§ 3.4.6 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 38.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:27/12/2001
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’art. 23).
Art. 2.  (Modificazione dell’art. 25).
Art. 3.  (Modificazione dell’art. 30).
Art. 4.  (Modificazione dell’art. 33).
Art. 5.  (Modificazione dell’art. 38).
Art. 6.  (Modificazione dell’art. 41).
Art. 7.  (Norme transitorie).


§ 3.4.6 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 38. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali.

(B.U. n. 3 del 16 gennaio 2002).

 

Art. 1. (Modificazione dell’art. 23).

     1. All’articolo 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modificazione dell’art. 25).

     1. L’articolo 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modificazione dell’art. 30).

     1. All’articolo 30, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, le parole “sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successivi aggiornamenti e modificazioni e” sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modificazione dell’art. 33).

     1. All’articolo 33, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, le parole “del Consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 5. (Modificazione dell’art. 38).

     1. All’articolo 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, dopo le parole: “attività termali” sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 6. (Modificazione dell’art. 41).

     1. L’articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Norme transitorie).

     1. Per l’anno 2002 gli importi unitari di cui all’articolo 41, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilaottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire novecentosessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

     2. Per l’anno 2002 e comunque fino all’adempimento di quanto previsto all’articolo 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all’anno 2000 denunciati ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 48/87.

     In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall’articolo 41, comma 5 della legge regionale 48/87, così sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 22.