§ 3.2.66 - R.R. 30 ottobre 1984, n. 7. - Istituzione dell'elenco regionale
degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:30/10/1984
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Istituzione elenco degli istruttori e periti demaniali. Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art. 28 della legge 15 giugno 1927, n. 1766 e di cui alle [...]
Art. 2.  Iscrizione dei periti e degli istruttori demaniali nell'elenco. Nell'elenco regionale dei periti demaniali possono essere iscritti:
Art. 3.  Inclusione nell'elenco. L'inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, su richiesta degli interessati è disposta da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta [...]
Art. 4.  Formazione dell'elenco e nomina dei periti e istruttori. L'elenco regionale di cui all'art. 1 è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5.  Incompatibilità. L'incarico di perito istruttore demaniale non può essere affidato a chi sia amministratore, pubblico dipendente o comunque residente nel territorio comunale interessato alle [...]
Art. 6.  Compensi. La Giunta regionale provvede con specifico atto deliberativo circa le tariffe e le competenze degli istruttori e dei periti di cui all'art. 6 della L.R. n. 1/1984.
Art. 7.  Norma transitoria. Alla formazione dell'elenco degli istruttori e periti demaniali la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3.
Art. 8.  Norma finanziaria. Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso [...]


§ 3.2.66 - R.R. 30 ottobre 1984, n. 7. - Istituzione dell'elenco regionale

degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1984, n. 1.

(B.U. n. 79 del 31 ottobre 1984).

 

Art. 1. Istituzione elenco degli istruttori e periti demaniali. Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art. 28 della legge 15 giugno 1927, n. 1766 e di cui alle norme di attuazione contenute nel R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, la Giunta regionale si avvale di istruttori e periti scelti tra gli iscritti nell'elenco regionale istituito con il presente regolamento secondo le modalità appresso indicate.

 

     Art. 2. Iscrizione dei periti e degli istruttori demaniali nell'elenco. Nell'elenco regionale dei periti demaniali possono essere iscritti:

     a) laureati in scienze agrarie e/o forestali con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;

     b) laureati in scienze agrarie e/o forestali, in architettura, ingegneria, liberi professionisti che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno cinque anni e che abbiano già avuto incarichi d'istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di usi civici o che abbiano collaborato con Enti pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;

     c) periti agrari e geometri con almeno dieci anni di servizio di ruolo nella amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, ovvero che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno dieci anni e che abbiano già avuto incarichi di istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di usi civici o che abbiano collaborato con Enti pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;

     d) docenti universitari in materie storico-giuridiche, laureati o diplomati esperti in materia di usi civici, individuati come tali per la continuativa attività istruttoria per i Commissariati regionali o per la pubblicazione di scritti e ricerche di riconosciuto valore.

 

     Art. 3. Inclusione nell'elenco. L'inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, su richiesta degli interessati è disposta da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta come segue:

     a) assessore alle foreste o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) assessore agli usi civici presso il Commissariato regionale di Roma;

     c) un responsabile di settore dell'ufficio foreste nominato dalla Giunta regionale;

     d) due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, nell'ambito degli appartenenti agli ordini e collegi professionali di cui all'art. 2.

     Esercita le mansioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ufficio foreste.

     Avverso il disposto della commissione di cui al primo comma del presente articolo è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla formazione dell'elenco.

     Per essere iscritti nell'elenco suddetto gli interessati devono presentare alla Regione, ufficio foreste, i seguenti documenti:

     1) domanda diretta alla Regione dell'Umbria con indicazione delle generalità e della residenza;

     2) dettagliato curriculum professionale da cui risultino i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2;

     3) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti di pubbliche amministrazioni;

     4) certificato di iscrizione all'Albo professionale dal quale risulti anche la data della prima iscrizione;

     5) certificazione dei Commissariati regionali e di altri Enti pubblici con la specificazione degli incarichi espletati in materia di usi civici o nelle attività equiparate, di cui all'art. 2 sub. b) e c);

 

     Art. 4. Formazione dell'elenco e nomina dei periti e istruttori. L'elenco regionale di cui all'art. 1 è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

     L'elenco è tenuto presso l'Ufficio foreste della Regione dell'Umbria.

     Alla nomina dei periti e degli istruttori demaniali provvede la Giunta regionale scegliendo tra gli iscritti nell'elenco e seguendo le modalità di cui all'art. 3, tenendo conto della natura delle operazioni demaniali, della professionalità e della specializzazione dell'incaricato e del criterio di rotazione.

 

     Art. 5. Incompatibilità. L'incarico di perito istruttore demaniale non può essere affidato a chi sia amministratore, pubblico dipendente o comunque residente nel territorio comunale interessato alle operazioni demaniali.

 

     Art. 6. Compensi. La Giunta regionale provvede con specifico atto deliberativo circa le tariffe e le competenze degli istruttori e dei periti di cui all'art. 6 della L.R. n. 1/1984.

 

     Art. 7. Norma transitoria. Alla formazione dell'elenco degli istruttori e periti demaniali la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 8. Norma finanziaria. Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali.