§ 2.4.23 - D.G.R. 6 marzo 2002, n. 241.
Legge regionale 3 aprile 1995, n. 20, art. 2, comma 2. Adeguamento annuale importi limite di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 31 L.R. 9 marzo 1979, n. 11, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:06/03/2002
Numero:241

§ 2.4.23 - D.G.R. 6 marzo 2002, n. 241.

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 20, art. 2, comma 2. Adeguamento annuale importi limite di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 31 L.R. 9 marzo 1979, n. 11, come sostituiti dall’art. 2 comma 1, L.R. n. 20/1995.

(B.U. 24 aprile 2002, n. 18).

 

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

Delibera

 

     1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esse contenute;

 

     2) di adeguare rispettivamente gli importi limite relativi ai commi 1 e 3, dell’art. 31, della L.R. n. 11/79, come sostituiti dall’art. 2, comma 1, della L.R. n. 20/1997, nel modo seguente:

     - euro 62.498,35 (euro sessantaduemilaquattrocentonovantotto/35);

     - euro 12.499,67 (euro dodicimilaquattrocentonovantanove/67);

 

     3) di pubblicare, per estratto, il presente nel Bollettino Ufficiale della Regione.