§ 2.3.286 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 26.
Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:23/12/2008
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)


§ 2.3.286 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 26.

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(B.U. 30 dicembre 2008, n. 60 staord.)

 

Art. 1. (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

 

2. L’imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia.

 

3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), tra Regione, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, le attività di gestione e di riscossione dell’IRAP proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997 [1].

 

3 bis. Le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del d.lgs. 68/2011, sono svolte dall’Agenzia delle Entrate previa stipula di apposita convenzione. Fino alla stipula della predetta convenzione le attività di cui al primo periodo proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997 [2].

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.