§ 2.3.277 - L.R. 28 novembre 2007, n. 31.
Articolo 45 e articolo 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:28/11/2007
Numero:31


Sommario
Articolo 45 e articolo 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2006 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29.3.2007, n. 7 e 30.3.2007, n. 9. (B.U. 29 novembre 2007, n. 52 - S.S.)
Art. 1.  (Saldo finanziario)
Art. 2.  (Copertura finanziaria)
Art. 3.  (Fondi da reiscrivere)
Art. 4.  (Fondi perenti)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 9)
Art. 6.  (Finanziamento delle risorse decentrate)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 26 – Norma finanziaria)
Art. 8.  (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9)
Art. 9.  (Variazioni al bilancio)


§ 2.3.277 - L.R. 28 novembre 2007, n. 31.

Articolo 45 e articolo 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2006 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29.3.2007, n. 7 e 30.3.2007, n. 9.

(B.U. 29 novembre 2007, n. 52 - S.S.)

 

     Art. 1. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 37, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e successive modificazioni ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, è accertato in euro 150.592.095,11. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l’articolo 10, comma 4, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di euro 150.592.095,11, per una durata massima di anni quaranta a decorrere dal 2007 e con onere massimo di ammortamento di euro 1.600.000,00 per l’anno 2007 e di euro 8.400.000,00 dal 2008 in poi.

2. All’onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2007 e successivi, del bilancio pluriennale 2007/2009.

3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Fondi da reiscrivere)

1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2007, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2006, a norma dell’articolo 82, comma 6, della l.r. n. 13/2000 è accertato in euro 1.015.754.913,99 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3, della l.r. n. 13/2000 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2006 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell’esercizio 2007 e di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 9)

1. Ai commi 1, 4 e 7, dell’articolo 10 della l.r. n. 9/2007, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “quaranta”.

2. L’articolo 11 della l.r. n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (compresi l’estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione), i mutui o i prestiti contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

L’indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di quaranta anni.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi.

3. Alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 10.

4. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.”.

3. L’articolo 12 della l.r. n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l’uso di strumenti derivati, può essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno. L’utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 10.”.

 

     Art. 6. (Finanziamento delle risorse decentrate)

1. Lo stanziamento relativo al fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, previsto dall’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL del comparto regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005) è determinato per l’anno 2007 in euro 8.670.000,00.

2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse previste nella Unità previsionale di base 02.1.013 “Gestione delle risorse umane” del corrente bilancio di previsione.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 26 – Norma finanziaria)

1. Al commia 1, dell’articolo 2, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 26 (Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'acqua (WWAP - World Water Assessment Programme)), le parole “UPB 05.1.2007 (Capitolo 5010)” sono sostituite dalle seguenti: “UPB 05.1.007 (Capitolo 5014)”.

2. Al commia 2, dell’articolo 2, della l.r. n. 26/2007, le parole “UPB 05.1.2007” sono sostituite dalle seguenti: “UPB 05.1.007”.

 

     Art. 8. (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9)

1. Alla tabella C) della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Legge finanziaria 2007), relativa a stanziamenti in relazione a disposizione di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

2. Alla tabella D) della l.r. n. 7/2007, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

3. La tabella H) della l.r. n. 9/2007, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2006, è sostituita dalla allegata tabella F).

4. La tabella E) della l.r. n. 9/2007, relativa alla destinazione del mutuo di euro 56.300.500,00, è sostituita dalla allegata tabella E).

5. La tabella L) della l.r. n. 9/2007, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

6. La tabella M) della l.r. n. 9/2007, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2007, è sostituita dalla allegata tabella L).

7. Alla tabella P) della l.r. n. 9/2007, relativa alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, alla UPB 02.1.004 l’importo di “20.660,00” è sostituito dal seguente: “30.660,00” e alla UPB 02.1.007 l’importo di “479.770,04” è sostituito dal seguente: “497.770,04”.

 

     Art. 9. (Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 e al bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Tabelle A - L

(Omissis)