§ 2.3.245 - L.R. 25 novembre 2002, n. 23.
Disposizioni in materia di entrata e spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:25/11/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Esenzione pagamento tassa automobilistica per autoveicoli adibiti a trasporto merci).
Art. 2.  (Veicoli storici).
Art. 3.  (Rinvio dei termini).
Art. 4.  (Intervento straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra).
Art. 5.  (Interventi straordinari in materia di servizi socioeducativi).
Art. 6.  (Contributo al Circolo aziendale della Regione Umbria - C.A.R.U.).


§ 2.3.245 - L.R. 25 novembre 2002, n. 23.

Disposizioni in materia di entrata e spesa.

(B.U. 29 novembre 2002, n. 52).

 

TITOLO I

ENTRATA

 

Art. 1. (Esenzione pagamento tassa automobilistica per autoveicoli adibiti a trasporto merci).

     1. A decorrere dal 1° febbraio 2003 gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con massa complessiva fino a sei tonnellate, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica integrativa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile.

     2. Gli autoveicoli con massa complessiva superiore a sei tonnellate sono soggetti al pagamento della tassa integrativa di cui all’articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo gli importi previsti dalla tabella 2 bis, allegata alla stessa.

 

     Art. 2. (Veicoli storici). [1]

     [1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’agevolazione prevista dall’articolo 63, comma 1 della legge 342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI).

     2. L’agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 342/2000, ha effetto dal periodo d’imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione.]

 

     Art. 3. (Rinvio dei termini).

     1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Umbria viene effettuato, unitamente al recupero relativo all’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

 

TITOLO II

SPESA

 

     Art. 4. (Intervento straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra).

     1. Al fine di garantire il completamento ed il miglioramento della funzionalità della struttura adibita a centro fieristico, di proprietà del Comune di Bastia Umbra, è autorizzato un contributo straordinario di Euro 516.000,00 a favore dello stesso Comune, con imputazione della spesa, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base (UPB) 07.2.012 del bilancio di previsione 2002, denominata «Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità».

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento». La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 5. (Interventi straordinari in materia di servizi socioeducativi).

     1. Nelle more della definizione di un organico disegno di legge che, in esecuzione di quanto disposto dal Patto per lo sviluppo per l’Umbria in ordine all’impegno denominato «Patto di stabilità fiscale e tariffario», disciplini la concessione, da parte della Regione, di contributi agli enti locali, al fine di sostenerne l’impegno per il mantenimento e la qualificazione dei servizi socio-educativi, prevedendo meccanismi premiali a favore di quelli che sottoscrivono il Patto di stabilità fiscale e tariffario, sono disposti, per l’anno 2002, contributi straordinari per le medesime finalità.

     2. Per gli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata, per l’anno 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di Euro 2.582.000,00, da destinare come segue:

     a) Euro 1.936.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, in favore dei comuni dell’Umbria, per la gestione degli asili nido sulla base dei parametri di riparto già stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2002, n. 1164, tabella allegato D, ed applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3;

     b) Euro 646.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, per l’assistenza scolastica, secondo le seguenti modalità:

     1) Euro 361.520,00 in favore dei comuni con popolazione fino a 6000 abitanti, con il criterio di cui al punto 2.1 della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2002, n. 231;

     2) Euro 284.480,00 in favore dei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti, sulla base della popolazione residente in età da sei a diciotto anni, applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3.

     3. Al fine di assicurare la premialità ai comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale, i contributi di cui al comma 2 sono calcolati applicando un fattore di ponderazione determinato in riferimento all’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef vigente per l’anno 2002, quale risulta dalla tabella «A», allegata alla presente legge.

     4. Al finanziamento dell’onere di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese correnti». La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 6. (Contributo al Circolo aziendale della Regione Umbria - C.A.R.U.).

     1. A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo aziendale della Regione Umbria (CARU), nella misura di Euro 13.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci, con imputazione alla UPB 02.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata «Contributi ad enti ed associazioni».

     2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

     3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata «Fondi speciali per spese correnti», in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

     4. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

 

TABELLA ALLEGATO «A»

Addizionale comunale Irpef - anno 2002 -

Fattore di ponderazione

0

1,3

fino a 0,1

1,1

fino a 0,2

1,0

fino a 0,3

0,9

fino a 0,4

0,8

fino a 0,5

0,7

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 36.