§ 2.2.248 - L.R. 7 ottobre 2010, n. 22.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:07/10/2010
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 24 della l.r. n. 3/2000)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. n. 3/2000)
Art. 4.  (Norma finale)


§ 2.2.248 - L.R. 7 ottobre 2010, n. 22.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)).

(B.U. 13 ottobre 2010, n. 48)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)

1. L’articolo 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)), è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Composizione e durata)

1. Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all’elezione, tra gli stessi, del Presidente. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all’Autorità.

4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi.”.

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 24 della l.r. n. 3/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. n. 3/2000, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “venticinque”.

2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. n. 3/2000, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “dieci”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. n. 3/2000)

1. L’articolo 25 della l.r. n. 3/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Funzioni)

1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità.

3. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM..

4. Per far fronte agli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all’effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per il loro adeguato esercizio.

5. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.

6. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni.”.

 

     Art. 4. (Norma finale)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.