§ 1.4.32 - L.R. 25 gennaio 1982, n. 5 - Soppressione dei Consorzi di
bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino-Gubbio e del Topino-Foligno


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:25/01/1982
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei territori montani e alla unitarietà della programmazione degli interventi, i seguenti Consorzi di [...]
Art. 2.  Il patrimonio dei Consorzi soppressi, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i Consorzi di bonifica In servizio alla [...]
Art. 3.  Le Comunità montane esercitano le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli Enti locali in materia di [...]
Art. 4.  (Abrogato)
Art. 5.  Qualora gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi [...]
Art. 6.  Norme transitorie. In attesa della emanazione del provvedimento legislativo di delega alle Comunità montane delle funzioni del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno, sono attribuite al [...]


§ 1.4.32 - L.R. 25 gennaio 1982, n. 5 - Soppressione dei Consorzi di

bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino-Gubbio e del Topino-Foligno

[*].

(B.U. n. 6 del 28 gennaio 1982).

 

Art. 1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei territori montani e alla unitarietà della programmazione degli interventi, i seguenti Consorzi di bonifica:

     - Consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino con sede in Gubbio, istituito con D.P.R. 5 giugno 1961, n. 20379;

     - Consorzio di bonifica montana del Topino con sede in Foligno, istituito con D.P.R. 31 marzo 1970, n. 320; sono soppressi ai sensi dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, e dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Contestualmente alla soppressione dei Consorzi suddetti cessa l'applicazione delle contribuzioni dagli stessi imposte ai sensi dell'art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

     Le funzioni dei soppressi Consorzi sono delegate alle Comunità montane territorialmente competenti, che le esercitano nell'ambito delle rispettive zone omogenee.

 

     Art. 2. Il patrimonio dei Consorzi soppressi, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i Consorzi di bonifica In servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo facente capo agli stessi, sono trasferiti alla Regione.

     L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al comma precedente verrà disposto con legge regionale sulla base delle modalità da definirsi in sede nazionale, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

     Il legale rappresentante del Consorzio provvede al compimento di tutti gli atti necessari ai trasferimenti di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Le Comunità montane esercitano le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli Enti locali in materia di bonifica e di lavori pubblici.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge la Regione potrà provvedere a mettere a disposizione delle Comunità montane il personale già in servizio presso i Consorzi soppressi.

     Le Comunità montane utilizzeranno, altresì, compatibilmente con la normativa che ne regola l'occupazione, mano d'opera forestale precedentemente impiegata dai Consorzi di bonifica montana soppressi con la presente legge.

     Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Abrogato) [1].

     All'onere suindicato si farà fronte con la quota di norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 con la disponibilità esistente sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio dell'esercizio 1981 (Elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 1).

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1982 le conseguenti variazioni ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità sopra citata.

     Al bilancio pluriennale 1981/83 si intendono apportare le conseguenti modifiche con l'allocazione nel progetto 2.2.6.5 della parte spesa, del cap. 4175 per ciascuno degli anni 1982 e 1983, e pari riduzione nel progetto I.I.I.4.

     L'onere per le spese del personale di cui all'art. 2 sarà imputato al cap. 280 del bilancio regionale che presenta sufficiente disponibilità.

     La Giunta regionale provvederà alla ripartizione dell'importo di cui al precedente comma tra le Comunità montane interessate in misura proporzionale alla superficie del comprensorio di bonifica montana di rispettiva competenza.

     Le leggi annuali di bilancio determineranno i finanziamenti per la realizzazione dei piani di intervento nel settore che le Comunità montane potranno presentare alla Regione entro il 1° settembre.

 

     Art. 5. Qualora gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

 

     Art. 6. Norme transitorie. In attesa della emanazione del provvedimento legislativo di delega alle Comunità montane delle funzioni del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno, sono attribuite al suddetto consorzio le funzioni esercitate in comune di Sellano dal soppresso Consorzio di bonifica montana del Topino.

     Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sarà provveduto al conseguente ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno.

 

 


[*] Modificata con L.R. 4-8-1987, n. 36.

[1] Così modificato con L.R. 4-8-1987, n. 36.