§ 1.3.4 - L.R. 7 aprile 1999, n. 8.
Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.3 programmazione
Data:07/04/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Fondo regionale per la programmazione negoziata).
Art. 2.  (Modalità di attuazione e gestione).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 3 bis.  (Funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata).
Art. 4.  (Comitato tecnico-scientifico).


§ 1.3.4 - L.R. 7 aprile 1999, n. 8.

Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata.

(B.U. n. 21 del 14 aprile 1999).

 

Art. 1. (Fondo regionale per la programmazione negoziata).

     1. E' costituito presso la Regione un fondo per contribuire alla realizzazione, nell'ambito delle priorità individuate negli strumenti di programmazione regionale, di iniziative di programmazione negoziata per lo sviluppo locale (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma) di cui all'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

     Art. 2. (Modalità di attuazione e gestione).

     1. Ai fini della individuazione dei progetti cofinanziabili con il fondo, la Giunta regionale definisce, sulla base dei criteri e delle priorità di intervento stabiliti dal Consiglio regionale, l'entità e le forme del cofinanziamento di progetti e programmi inseriti all'interno delle proposte di iniziative di programmazione negoziata di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinata, per l'anno 1999, la somma di lire 8.023.000.000 da iscrivere nei termini di competenza e di cassa al cap. 9780 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1999, denominato "Fondo regionale per la programmazione negoziata".

     2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1998, elenco n. 5, n. ordine 2, allegato a detto bilancio.

     3. La disponibilità relativa all'anno 1998 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1999 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     5. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2000, n. 13 [1].

 

     Art. 3 bis. (Funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata). [2]

     1. La Giunta regionale, in relazione alla individuazione di progetti e programmi di cui all'articolo 2, provvede con proprio atto, mediante prelevamento sia in termini di competenza che di cassa dal fondo di cui all'articolo 1, all'iscrizione delle somme necessarie nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Tali somme si intendono vincolate alla realizzazione dei progetti e programmi di cui all'articolo 2.

     2. Le eventuali economie accertate alla fine del periodo di esecuzione dei progetti e programmi di cui al comma 1, sono destinate alla ricostituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata.

 

     Art. 4. (Comitato tecnico-scientifico).

     1. In sede di prima applicazione il fondo opererà a sostegno di progetti e azioni ricompresi nelle seguenti iniziative di programmazione negoziata che hanno già concluso positivamente l'iter procedurale nazionale: Contratto d'area Terni-Narni-Spoleto, Patto territoriale dell'Appennino centrale e Patto territoriale Valdichiana-Amiata-Trasimeno- Orvietano.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2001, n. 17.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2001, n. 17.