§ 6.2.43 - L.R. 10 novembre 2003, n. 54.
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:10/11/2003
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 59/1996)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 59/1996)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 59/1996)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 59/1996)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996)


§ 6.2.43 - L.R. 10 novembre 2003, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).

(B.U. 19 novembre 2003, n. 43).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 59/1996)

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), modificato dalla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 10, articolo 1, è sostituita dalla seguente:

      “a) delibera, a maggioranza assoluta, il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Istituto, l’eventuale esclusività e il tempo pieno dell’incarico stesso, nonché la revoca;”

     2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente:

      “d) delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all’articolo 10 bis;”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 59/1996)

     1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

      “Art. 10 bis. (Conferenza consultiva)

     1. Il Presidente dell’Istituto indice annualmente, prima della approvazione del programma di attività pluriennale e annuale, la Conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, dell’Unioncamere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Alla Conferenza partecipano il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, il Direttore, il Presidente e i componenti del Comitato scientifico.

     3. La Conferenza esprime il proprio parere sul programma pluriennale e sul programma annuale di attività."

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 59/1996)

     1. L’articolo 13 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

      “Art. 13. (Indennità di carica e di presenza)

     1. Al Presidente dell’Istituto è corrisposta una indennità annua di euro 20.000,00.

     2. Agli altri membri del Consiglio di amministrazione è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.

     3. Al Direttore è corrisposta una indennità lorda annuale di euro 40.000,00. Tale indennità è raddoppiata nel caso che l’atto di nomina preveda l’esclusività dell’incarico ed il tempo pieno.

     4. Al Presidente del Comitato scientifico è corrisposta una indennità annua di euro 8.000,00.

     5. Agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.

     6. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità annuale rispettivamente di euro 6.000,00 e di euro 3.600,00.

     7. Le indennità di cui al presente articolo possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale."

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 59/1996)

     1. L’articolo 17 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

      “Art. 17. (Regolamenti)

     1. I regolamenti dell’Istituto disciplinano:

     a) il funzionamento degli organi;

     b) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;

     c) l’organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;

     d) le modalità e i criteri di contabilità."

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996)

     1. Il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

      “5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 l’Istituto adotta il sistema di contabilità economica con le modalità ed i criteri stabiliti dal proprio regolamento di contabilità. Fino a tale data si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilità della Regione.”