§ 6.1.280 - L.R. 3 novembre 2008, n. 58.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:03/11/2008
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 52/2006
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 1 ter nella l.r. 52/2006
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 1 quater nella l.r. 52/2006
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 6.1.280 - L.R. 3 novembre 2008, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).

(B.U. 7 novembre 2008, n. 37)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 52/2006

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Riduzioni

1. L’aumento del 10 per cento della tassa automobilistica regionale, stabilito dall’articolo 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:

a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;

b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;

c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.

2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 ter nella l.r. 52/2006

1. Dopo l’articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

“Art. 1 ter Esenzioni

1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell’articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):

a) per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt (KW) a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;

b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.

2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera b), decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 1 quater nella l.r. 52/2006

1. Dopo l’articolo 1 ter della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

“Art. 1 quater Norma finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 1 bis e 1 ter, stimate in euro 20.000.000,00 per il 2009 ed in euro 22.000.000,00 per il 2010 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB 111 “Imposte e tasse”.”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.