§ 6.1.225 - L.R. 19 dicembre 2003, n. 59.
Bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:19/12/2003
Numero:59

§ 6.1.225 - L.R. 19 dicembre 2003, n. 59.

Bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.

(B.U. 29 dicembre 2003, n. 46).

 

Art. 1. (Bilancio annuale).

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2004 annesso alla presente legge (Sub A.1) comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

     2. E’ approvato per l’anno finanziario 2004:

     a) in euro 1.767.289.526,73 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

     b) in euro 91.925.304,31 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui – riga Contabilità Speciali).

     3. E’ approvato per l’anno finanziario 2004:

     a) in euro 659.668.328,06 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui – riga Totale);

     b) in euro 735.314.835,73 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui – riga Contabilità Speciali).

     4. E’ approvato per l’anno finanziario 2004:

     a) in euro 7.745.944.551,38 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge Sub A.2 - colonna Competenza – riga Totale);

     b) in euro 2.594.936.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali) [1].

     5. E’ approvato per l’anno finanziario 2004:

     a) in euro 7.745.944.551,38 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza – riga Totale);

     b) in euro 2.594.936.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Competenza - riga Contabilità Speciali) [2].

     6. E’ approvato per l’anno finanziario 2004:

     a) in euro 9.049.002.410,86 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa – riga Totale);

     b) in euro 2.686.861.442,29 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali) [3].

     7. E’ approvato per l’anno finanziario 2004:

     a) in euro 8.455.612.879,44 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

     b) in euro 3.280.250.973,71 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Cassa - riga Contabilità Speciali) [4].

 

     Art. 2. (Bilancio pluriennale).

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2004/2006 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 6).

     2. E’ approvato in euro 22.178.372.715,11 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2004/2006 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

     3. E’ approvato in euro 22.178.372.715,11 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2004/2006 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 6).

     4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2004/2006 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 7).

     5. E’ approvato in euro 22.416.385.172,24 lo stato di previsione delle unità previsionali dell’entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2004/2006 annesso alla presente legge (Sub B.2 – colonna 7).

     6. E’ approvato in euro 22.416.385.172,24 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2004/2006 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 7).

 

Art. 3. (Allegati).

     1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:

     a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

     b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

 

Art. 4. (Disavanzo dell’esercizio 2004). [5]

     1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2004 è approvato in euro 415.662.124,76, comprensivo della somma di euro 83.812.000,00 per l’acquisto degli immobili sede di uffici regionali di cui alla legge regionale 22 marzo 2004, n. 18 (Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006) e della somma di euro 237.948.018,20 relativa al disavanzo del rendiconto 2003.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2004 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 415.662.124,76 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4.

     3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 3,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2005.

     4. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2004 trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2004 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento relativi agli esercizi 2005 e 2006, determinati in euro 20.550.000,00 per ciascuno dei due esercizi, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2006, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2006, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

Art. 5. (Intervento per il programma pluriennale degli investimenti). [6]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2004-2006 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 968.779.905,93, di cui euro 235.519.883,06 nel 2004, euro 402.537.314,77 nel 2005 ed euro 330.722.708,10 nel 2006, per l’attuazione del Programma pluriennale degli investimenti approvato con il Documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

              2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 3,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di contrazione.

              3. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2004 trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2004 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2005 e 2006, determinati rispettivamente in euro 11.674.333,01 per il 2005 ed euro 31.627.445,24 per il 2006, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

              4. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

              5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2006, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2006, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

Art. 6. (Allegati di bilancio).

     1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2004:

     a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

     b) prospetto di riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

     c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

     d) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento autorizzati dalla legge di bilancio (allegato Sub A.8);

     e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

 

Art. 7. (Autorizzazioni per il bilancio annuale).

     1. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2004.

     2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2004.

     3. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 5 dell’articolo 1.

     4. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell’articolo 1.

     5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per l’anno 2004 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2004 le variazioni al bilancio di previsione 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della L.R. 36/2001, fra le UPB di cui all’allegato Sub A.10.

 

Art. 9. (Erogazione al Consiglio Regionale).

     1. I fondi stanziati nella UPB 134 “Funzionamento del Consiglio regionale” sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.

 

Art. 10. (Estinzione di crediti di modesto ammontare).

     1. E’ confermato in euro 45,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della L.R. 36/2001.

 

Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] La numerazione del presente comma è stata così modificata con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 gennaio 2004, n. 2.

[2] La numerazione del presente comma è stata così modificata con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 gennaio 2004, n. 2.

[3] La numerazione del presente comma è stata così modificata con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 gennaio 2004, n. 2.

[4] La numerazione del presente comma è stata così modificata con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 gennaio 2004, n. 2.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 12 luglio 2004, n. 36.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 12 luglio 2004, n. 36.