§ 6.1.158 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 96.
Subentro nel credito vantato dal Ministero del Tesoro nei confronti delle Terme di Casciana S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:23/12/1998
Numero:96


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale, all'entrata in vigore della presente legge, corrisponde in un'unica soluzione la somma di L. 2.200.000.000 al Ministero del Tesoro quale concorso all'estinzione del [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge è fatto fronte con la variazione al Bilancio per analogo importo di competenza e cassa:


§ 6.1.158 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 96. [1]

Subentro nel credito vantato dal Ministero del Tesoro nei confronti delle Terme di Casciana S.p.A.

(B.U. 31 dicembre 1998, n. 45).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale, all'entrata in vigore della presente legge, corrisponde in un'unica soluzione la somma di L. 2.200.000.000 al Ministero del Tesoro quale concorso all'estinzione del debito delle Terme di Casciana S.p.A. verso il suddetto Ministero.

     2. La Regione Toscana subentra nel credito vantato dal Ministero del Tesoro nei confronti della "Terme di Casciana S.p.A." per la somma corrisposta ai sensi del comma 1.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge è fatto fronte con la variazione al Bilancio per analogo importo di competenza e cassa:

 

- in diminuzione

Cap. 50060

"Fondo globale finanziamento spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento art. 38-87 L.R. 6.5.77, n. 28)", L. 2.200.000.000

 

- di nuova istituzione

Cap. 26090

"Fondo per il subentro nel credito vantato dal Ministero del Tesoro nei

confronti della Terme di Casciana S.p.A." (L.R. n. 96/98), L. 2.200.000.000

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.