§ 6.1.149 - L.R. 22 luglio 1998, n. 40.
Estinzione anticipata dei mutui in ammortamento e ristrutturazione del debito.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:22/07/1998
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti con le banche a norma dell'art. 36 della L.R. 05.06.1977, n. 28 e successive modificazioni che, per le mutate [...]


§ 6.1.149 - L.R. 22 luglio 1998, n. 40. [1]

Estinzione anticipata dei mutui in ammortamento e ristrutturazione del debito.

(B.U. 31 luglio 1998, n. 26).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti con le banche a norma dell'art. 36 della L.R. 05.06.1977, n. 28 e successive modificazioni che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.

     2. Ai fini dell'estinzione dei mutui di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata a contrarre nell'esercizio 1998 mutui o prestiti obbligazionari, anche a tasso variabile, fino ad un importo massimo di Lire 1.600 miliardi, comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere e degli oneri contrattualmente previsti per la loro risoluzione anticipata.

     3. I mutui e prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni 15, saranno contratti ad un tasso iniziale non superiore al 6% effettivo annuo.

     4. La rata massima di ammortamento dei mutui o prestiti indicati al comma precedente è determinata in Lire 200 miliardi. In caso di eventuale maggiorazione della rata in corso di ammortamento, derivante dalla variabilità del tasso, saranno apportate le necessarie variazioni ai bilanci pluriennali con singole leggi di bilancio.

     5. La copertura finanziaria delle singole rate di ammortamento è assicurata mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio per far fronte agli oneri conseguenti ai mutui oggetto di estinzione anticipata.

     6. In considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta Regionale può, in alternativa totale o parziale a quanto previsto dai precedenti commi, provvedere a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari tesi a coprire la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse.

     7. La Giunta Regionale ha altresì la facoltà di utilizzare i sopradetti strumenti derivati in relazione ai nuovi mutui e prestiti obbligazionari che verranno effettuati nel corso del 1998.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 46 della L.R. 6 agosto 2001, n. 36, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 36/2001.