§ 6.1.114 - L.R. 11 agosto 1997, n. 63.
Bilancio di previsione per l'anno 1997 - Assestamento e 2° variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:11/08/1997
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Variazione delle previsioni di entrata e di spesa.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 1997.
Art. 3.  Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1997.
Art. 4.  Allegato al Bilancio Mutui.
Art. 5.  Copertura del disavanzo 1997.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.


§ 6.1.114 - L.R. 11 agosto 1997, n. 63.

Bilancio di previsione per l'anno 1997 - Assestamento e 2° variazione.

(B.U. 21 agosto 1997, n. 33 - S.S.).

 

Art. 1. Variazione delle previsioni di entrata e di spesa.

     1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 1997 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

     2. Per effetto delle variazioni di cui al precedente comma, il bilancio di previsione 1997 é modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1997.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della L.R. 9.4.1990, n. 40, le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

 

     Art. 3. Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1997.

     1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali, costituente allegato II.4 della legge di bilancio 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nella denominazione del fondo globale "Interventi per l'ammodernamento dei trasporti compresi l'intervento straordinario sulla banchina Taliercio nel porto di Marina di Carrara e per l'aumento di capitale della Società Aeroporto di Firenze SAF S.p.A." istituito con l'art. 2 della L.R. 24.4.1997, n. 31 "Bilancio di previsione 1997 - I variazione" sono inserite dopo la parola "S.p.A." le parole "e aumento di capitale sociale nell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.".

 

     Art. 4. Allegato al Bilancio Mutui.

     1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla legge di bilancio 1997 ed indicati nell'allegato II.1 al bilancio di previsione 1997 sono apportate le modifiche di cui all'allegato C alla presente legge.

 

     Art. 5. Copertura del disavanzo 1997. [1]

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Le disponibilità derivanti da pronunciamenti di decadenza o revoca di iniziative ammesse ai finanziamenti regionali concessi in attuazione delle leggi regionali 12.11.1993, n. 81, 12.4.1994, n. 29, - Capo IV e 27.1.1995, n. 12 - Capo IV, sono destinate a nuovi interventi finanziari previsti dalla L.R. 14.11.1996, n. 84.

     2. [2].

     3. Per l'anno 1997 la quota del 24% stabilita dalla lett. d) dell'art. 24 della L.R. 24.4.1984, n. 25 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica" è rideterminata nella misura del 17,66%, e la quota del 12% stabilita dalla lettera e) dell'art. 24 della L.R. 24.4.1984, n. 25 è rideterminata nella misura del 18,33%.

     4. (Omissis) [3].

     Al finanziamento degli oneri in materia fitosanitaria l'Arpat provvede fin dal 1997 con le disponibilità derivanti dal contributo regionale di cui all'art. 25 della L.R. 18.4.1995, n. 66 iscritto sul capitolo 2400 del bilancio regionale.

     5. E' rifinanziata per l'importo di L. 100.000.000 nell'anno 1997 l'autorizzazione di spesa derivante dalla L.R. 29.12.1990, n. 74 per la sottoscrizione e il versamento della quota di capitale sociale delle Terme di San Filippo S.p.A. con iscrizione del relativo stanziamento sul capitolo 26080 del bilancio 1997.

     6. E' autorizzata la spesa fino all'importo di L. 200.000.000 per rimborsare all'ARSIA gli oneri effettivamente risultanti dalla situazione debitoria al 31.12.1996 dell'Azienda agraria di Cesa. Alla spesa si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 22110.

     7. La somma di L. 633.956.030 derivante da maggiori entrate dell'anno 1995 della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio e la somma di L. 2.550.842.257 restituita dagli enti delegati ai sensi della L.R. 12.1.1994, n. 3 "Recepimento della Legge 11.2.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono destinate, nell'ambito dell'equilibrio del bilancio 1997 quale risulta determinato dalla L.R. 15.1.1997, n. 4 e successive modificazioni ivi compreso il presente provvedimento, al finanziamento di interventi di tutela e ripristino ambientale per le finalità della L.R. 12.1.1994, n. 3 di cui ai capitoli 21720, 24080 e 24110 del bilancio 1997.

     8. I crediti di importo non superiore a L. 50.000 per tributi regionali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti unitamente agli interessi, alle pene pecuniarie ed alle soprattasse connesse ai suddetti tributi e non si fa luogo alla loro riscossione. Parimenti a decorrere dalla predetta data, non si procede al rimborso di somme dovute per tributi regionali di importo non superiore a L. 50.000.

     9. Le spese impegnate al 31.12.1997 e per le quali alla scadenza del corrente esercizio la liquidazione risulti non effettuata per inadempimenti e ritardi del soggetto beneficiario che non possono dare luogo immediatamente a pronunciamenti di revoca o di decadenza, sono sottoposte alla seguente procedura a cura dei competenti dipartimenti:

     a) è inviato entro il 28.2.1998 al soggetto beneficiario un avviso con il quale viene assegnato il termine di 30 giorni per effettuare gli adempimenti che danno titolo alla liquidazione della spesa;

     b) le somme che alla scadenza del termine di cui alla lettera a) risultino non liquidabili sono revocate con decreto del competente dirigente da notificarsi al soggetto interessato.

     10. Le disponibilità finanziarie derivanti dal comma precedente sono riutilizzate secondo le vigenti norme di contabilità e nel rispetto dei vincoli di destinazione gravanti sulle correlative entrate.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 4.

[2] Sostituisce l'art. 11, comma 4, della L.R. 3 gennaio 1984, n. 1.

[3] Modifica l'art. 11, comma 4, della L.R. 28 marzo 1996, n. 26.