§ 6.1.99 - L.R. 15 gennaio 1997, n. 3.
Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1997-1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:15/01/1997
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della L.R. 17/01/83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della L.R. 02/01/96, n. 1 è aumentata di L. 3.000.000.000.
Art. 2.      1. E' autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 per la realizzazione di interventi su immobili adibiti ad uffici regionali ai fini del loro adeguamento a quanto prescritto dal decreto legislativo [...]
Art. 3.      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L.R. 02/01/96 n. 1 per interventi ed opere di viabilità statale di interesse regionale in attuazione della L. 12.08.1982, n. 531 e della L.R. [...]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 02.01.1996, n. 1 per la realizzazione di alloggi da locare ad equo canone secondo esigenze speciali prioritarie ai sensi della L.R. 01.04.1983, [...]
Art. 5.      1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.07.1994, n. 50 l'autorizzazione di [...]
Art. 6.      1. Per la realizzazione di progetti speciali di intervento per le aziende agricole di Alberese, Ripescia e Cesa l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 7 della L.R. 02.01.96, n. 1, è [...]
Art. 7.      1. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1997-1999 per gli anni 1998 e 1999 dei seguenti fondi globali:
Art. 8.      1. E' autorizzata la spesa di L. 40.000.000.000 per il triennio 1997- 1999 per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie.
Art. 9.      L'assegnazione delle risorse stanziate con la legge di bilancio per l'anno 1997 da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale, di competenza regionale e di ciascuno dei bacini di [...]
Art. 10.      1. Il fondo relativo ai rischi per garanzie sussidiarie in favore di cooperative di lavoro, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 11/96, è ridotto [...]
Art. 11.      1. Sono dichiarati decaduti gli interventi già ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 24.03.89 n. 122, i cui lavori non inizino entro diciannove mesi dalla data di entrata [...]
Art. 12.      1. Per l'anno 1997, fino all'approvazione del piano operativo di cui all'art. 2 della L.R. 73/96 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi", la Giunta Regionale è autorizzata all'utilizzo [...]
Art. 13.      1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio [...]


§ 6.1.99 - L.R. 15 gennaio 1997, n. 3. [1]

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1997-1999.

(B.U. 24 gennaio 1997, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della L.R. 17/01/83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della L.R. 02/01/96, n. 1 è aumentata di L. 3.000.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 4.000.000.000 che è ripartita quanto a L. 3.000.000.000 per l'anno 1997, proveniente da precedente autorizzazione, e per L. 1.000.000.000 per l'anno 1998.

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 per la realizzazione di interventi su immobili adibiti ad uffici regionali ai fini del loro adeguamento a quanto prescritto dal decreto legislativo 19.9.1994, n. 626.

     2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 6.000.000.000 ripartita in ragione di L. 2.000.000.000 per ciascun anno 1997, 1998 e 1999.

 

     Art. 3.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L.R. 02/01/96 n. 1 per interventi ed opere di viabilità statale di interesse regionale in attuazione della L. 12.08.1982, n. 531 e della L.R. 24.03.1987, n. 19 è aumentata di L. 765.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 2.165.000.000 interamente a carico dell'anno 1997.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 02.01.1996, n. 1 per la realizzazione di alloggi da locare ad equo canone secondo esigenze speciali prioritarie ai sensi della L.R. 01.04.1983, n. 16 è diminuita di L. 884.000.000. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa pertanto carico la spesa di L. 116.000.000 interamente a carico dell'anno 1997 proveniente da precedente autorizzazione.

 

     Art. 5.

     1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.07.1994, n. 50 l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6 della L.R. 02.01.96, n. 1 è aumentata di L. 29.548.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 39.548.000.000 di cui L. 26.848.000.000 a carico dell'anno 1997 e proveniente da precedente autorizzazione, e L. 12.700.000.000 per l'anno 1998.

 

     Art. 6.

     1. Per la realizzazione di progetti speciali di intervento per le aziende agricole di Alberese, Ripescia e Cesa l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 7 della L.R. 02.01.96, n. 1, è ridotta di L. 500.000.000.

     Al bilancio pluriennale 1997/1999 fa carico la spesa di L. 500.000.000 interamente disposta per l'anno 1997.

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1997-1999 per gli anni 1998 e 1999 dei seguenti fondi globali:

     - contributo per la realizzazione dell'areoporto di Marina di Campo nell'Isola d'Elba in ragione di L. 1.000.000.000 per l'anno 1998 e L. 1.000.000.000 per l'anno 1999;

     - contributo per la realizzazione della strada Firenze - Prato in ragione di L. 7.000.000.000 per l'anno 1998 e L. 7.700.000.000 per l'anno 1999;

     - intervento per lo sviluppo dell'intermodalità nel settore dei trasporti in ragione di L. 2.000.000.000 per l'anno 1998 e L. 2.000.000.000 per l'anno 1999;

     - quota per l'ammortamento di mutuo a ripiano del deficit sanitario dall'anno 1994 al 1996, in ragione di L. 54.000.000.000 per l'anno 1998 e per l'anno 1999;

     - quota per l'ammortamento di mutuo a parziale copertura del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locale in ragione di L. 5.000.000.000 per l'anno 1998 e per l'anno 1999;

     - integrazione del fondo per il salario accessorio in ragione di L. 650.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

     - accordo di programma per la prevenzione sismica in misura di L. 1.500.000.000 per l'anno 1998;

     - quota regionale per l'attuazione del regolamento europeo 2081 del 1993 relativamente alla fase 1997-1999 dell'obiettivo 2 dell'importo di L. 20.434.560.000 per l'anno 1998 e di L. 22.907.520.000 per l'anno 1999;

     - quota dell'Unione europea per l'attuazione del regolamento europeo 2081 del 1993 relativamente alla fase 1997-1999 dell'obiettivo 2 dell'importo di L. 62.092.800.000 per l'anno 1998 e di L. 69.139.200.000 per l'anno 1999;

     - quote dello Stato per l'attuazione del regolamento europeo 2081 del 1993 relativamente alla fase 1997 - 1999 dell'obiettivo 2 dell'importo di L. 89.971.200.000 per l'anno 1998 e L. 100.876.800.000 per l'anno 1999.

 

     Art. 8.

     1. E' autorizzata la spesa di L. 40.000.000.000 per il triennio 1997- 1999 per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie.

     2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di cui al precedente comma in ragione di L. 10.000.000.000 a carico dell'anno 1997 e L. 30.000.000.000 per l'anno 1996.

 

     Art. 9.

     L'assegnazione delle risorse stanziate con la legge di bilancio per l'anno 1997 da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale, di competenza regionale e di ciascuno dei bacini di traffico, di cui agli articoli 7 e 32 della L.R. 14/84, è stabilita secondo le seguenti quote percentuali:

 

 

                                                                %

Nome                              Assegnazione Risorse Trasporto

                                             Pubblico Locale 1997

 

Provincia Arezzo                                           7,87%

Provincia Firenze                                         29,90%

Provincia Grosseto                                         5,75%

Provincia Livorno                                          9,96%

Provincia Lucca                                            8,65%

Provincia Massa                                            3,94%

Provincia Pisa                                             9,83%

Provincia Pistoia                                          6,78%

Provincia Prato                                            6,18%

Provincia Siena                                            7,84%

Regione Toscana                                            3,30%

Totale                                                   100,00%

 

 

     Art. 10.

     1. Il fondo relativo ai rischi per garanzie sussidiarie in favore di cooperative di lavoro, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 11/96, è ridotto dell'importo di L. 450.000.000.

     2. Il fondo relativo al contributo in conto interessi su prestiti partecipativi in favore di Piccole e Medie Imprese manifatturiere, edili ed estrattive, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/96 è ridotto dell'importo di L. 1.000.000.000.

     3. Il fondo relativo ai contributi attualizzati in conto interessi a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Toscana nei mesi di ottobre e novembre 1991 e nel mese di giugno 1992, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 52/1992, è ridotto dell'importo di L. 89.316.765.

     4. Il fondo speciale rischi per garantire operazioni di credito a breve e medio termine in favore di imprese di minori dimensioni, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A., ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 107/93, è ridotto dell'importo di L. 500.000.000.

     5. Il fondo speciale rischi per il rilascio delle garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a protratta scadenza per il consolidamento dei debiti degli organismi dello spettacolo istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 34, I comma, della L.R. 27.01.95, n. 12, è ridotto di L. 800.000.000.

     6. Il fondo speciale rischi per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse agli organismi dello spettacolo istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 34, III comma, della L.R. 27.01.95, n. 12, è ridotto di L. 250.000.000.

     7. La somma di L. 600.000.000 derivante dagli interessi maturati per la gestione del fondo di cui alla misura 3.6 (Garanzie su assunzione partecipazione) di cui al Reg. CEE n. 2088/1985 - PIM Regione Toscana è versata alla Regione Toscana da parte della Fidi Toscana S.p.A.

     8. La somma di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono introitate sul cap. 25522 e la somma di cui al comma 7 sul cap. 25524 del bilancio regionale per l'anno 1997.

 

     Art. 11.

     1. Sono dichiarati decaduti gli interventi già ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 24.03.89 n. 122, i cui lavori non inizino entro diciannove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammesse modifiche agli atti di ammissione ai contributi di cui al precedente comma, ad eccezione delle modifiche che, per gli stessi interventi originariamente ammessi, ne riducano il contributo.

 

     Art. 12.

     1. Per l'anno 1997, fino all'approvazione del piano operativo di cui all'art. 2 della L.R. 73/96 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi", la Giunta Regionale è autorizzata all'utilizzo dei finanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 24110 e 24115, nel limite massimo del 50% degli stanziamenti iscritti.

     2. I finanziamenti e le opere previste per l'anno 1997 dal Piano triennale di indirizzo per la gestione della delega relativa alle funzioni inerenti la forestazione, le sistemazioni idraulico forestali e la gestione del patrimonio agricolo-forestale di proprietà della Regione Toscana, di cui alle LL.RR. 64/76 e 10/89, in relazione alle nuove attribuzioni previste dalla L.R. 73/'96 sono così ridefiniti:

 

 

Risorse finanziarie

 

Finanziamenti per le funzioni di cui alla         19.000.000.000

L.R. 10/89

Finanziamenti per le funzioni di cui alla          8.050.000.000

L.R. 64/76

Finanziamenti per le funzioni di cui alla          7.000.000.000

L.R. 73/96 art. 3 commi 1, 3, art. 6 e art. 9

Finanziamenti per le funzioni di cui alla          8.000.000.000

L.R. 73/96 art. 3 commi 2, 4 e art. 6

Introiti L.R. 64/76 a disposizione degli Enti      2.500.000.000

Delegati

                                                 ----------------

Totale                                            44.550.000.000

 

Opere ed interventi da realizzare

 

Tutela e valorizzazione dei boschi escluse le     10.550.000.000

opere per la difesa dagli incendi e per il

ripristino delle aree percorse dal fuoco

Opere per la difesa dei boschi dagli incendi       8.000.000.000

e per il ripristino delle aree percorse dal

fuoco

Sistemazioni idraulico-forestali, ripulitura       6.000.000.000

corsi d'acqua minori e del reticolo dei

canali di sgrondo delle acque superficiali

Salvaguardia platani mura di Lucca                   150.000.000

Interventi fitosanitari                            1.000.000.000

Gestione, manutenzione, valorizzazione del         9.500.000.000

patrimonio agricolo-forestale escluse le

opere per la difesa dagli incendi e per il

ripristino delle aree percorse dal fuoco

Gestione vivai forestali                             550.000.000

Azioni per la difesa dei boschi dagli incendi      6.700.000.000

boschivi

Oneri di gestione obbligatori                      1.000.000.000

Interventi di pianificazione                         800.000.000

Corsi d'addestramento anti-incendi boschivi          300.000.000

                                                 ----------------

                                                   44.550.000.000

 

 

     Gli Enti Delegati dovranno presentare i programmi annuali per l'anno 1997 degli interventi di forestazione, sistemazione idraulico-forestali, gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale e per la difesa dei boschi dagli incendi entro i termini e con le modalità definite dalla Giunta.

 

     Art. 13.

     1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1997/1999.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Allegato

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.