§ 6.1.95 - L.R. 14 novembre 1996, n. 85.
Riscossione da parte della Regione Toscana delle entrate patrimoniali e assimilate.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:14/11/1996
Numero:85


Sommario
Art. Unico.      1. La Regione Toscana, in conformità alla normativa prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, provvede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.


§ 6.1.95 - L.R. 14 novembre 1996, n. 85. [1]

Riscossione da parte della Regione Toscana delle entrate patrimoniali e assimilate.

(B.U. 25 novembre 1996, n. 54).

 

Art. Unico.

     1. La Regione Toscana, in conformità alla normativa prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, provvede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.

     2. Il Dipartimento competente in materia di risorse patrimoniali qualora siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al primo comma, provvede tramite diffida di pagamento assegnando il termine di trenta giorni perl'effettuazione del medesimo.

     3. Ove il soggetto diffidato non abbia provveduto al pagamento nel termine di trenta giorni di cui al secondo comma, il Dipartimento competente in materia di risorse patrimoniali forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali procede alla riscossione coattiva.

     4. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle somme si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, primo comma, del D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

     5. I ruoli sono riscossi in un'unica soluzione alla prima scadenza utile.

 

     La presente Legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 46 della L.R. 6 agosto 2001, n. 36, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 36/2001.