§ 38.8.25 - L. 13 ottobre 1998, n. 362.
Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:13/10/1998
Numero:362


Sommario
Art. 1.  Finanziamento del terzo piano annuale di edilizia scolastica.


§ 38.8.25 - L. 13 ottobre 1998, n. 362.

Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni.

(G.U. 20 ottobre 1998, n. 245).

 

Art. 1. Finanziamento del terzo piano annuale di edilizia scolastica.

     1. Per la realizzazione del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivi della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a lire 46 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 46 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.