Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 23/04/2004 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le [...] |
§ 38.7.119 - L. 23 aprile 2004, n. 104.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.
(G.U. 24 aprile 2004, n. 96)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "che abbiano manifestato,", sono inserite le seguenti: "nelle ipotesi e" e le parole: "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato
al comma 2, le parole: "dei valori immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "del mercato immobiliare";
al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: " i predetti soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti originariamente proprietari degli immobili" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "II Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 3, comma 4, del
4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del