| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica | 
| Data: | 12/03/1968 | 
| Numero: | 287 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il secondo comma dell'art. 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti: | 
§ 38.7.110 - Legge 12 marzo 1968, n. 287. [1]
Integrazione e modifica dell'art. 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA - Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.
(G.U. 4 aprile 1968, n. 88)
     Il secondo comma dell'art. 28 della 
"Alle Gestioni speciali sovraintendono i consigli di amministrazione degli istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro".
[1] Abrogata dall'art. 24 del