§ 38.7.01M - Legge 28 marzo 1968, n. 422.
Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:28/03/1968
Numero:422


Sommario
Art. 1.  (Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata).
Art. 2.  (Stanziamenti per i contributi alle società cooperative edilizie a proprietà individuale).
Art. 3.  (Formazione del programma delle costruzioni).
Art. 4.  (Stanziamento per i contributi relativi ad opere di urbanizzazione).
Art. 5.  (Opere di urbanizzazione - Mutui e contributi per le opere di urbanizzazione).
Art. 6.  (Opere di urbanizzazione. Rimborso allo Stato della spesa).
Art. 7.  (Enti mutuanti).
Art. 8.  (Destinazione delle abitazioni - Casi di cessione in proprietà).
Art. 9.  (Requisito della residenza per i lavoratori emigrati).
Art. 10.  (Autorizzazione per la concessione del contributo ai sensi del titolo II della legge 1° novembre 1965, n. 1179).
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 11 della legge 1 novembre 1965, n. 1179).
Art. 12.  (Stanziamento per la concessione dei contributi).


§ 38.7.01M - Legge 28 marzo 1968, n. 422.

Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(G.U. 19 aprile 1968, n. 100)

 

     Art. 1. (Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata).

     Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di società cooperative edilizie a proprietà indivisa, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.

 

          Art. 2. (Stanziamenti per i contributi alle società cooperative edilizie a proprietà individuale).

     Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura di società cooperative edilizie a proprietà individuale, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.

 

          Art. 3. (Formazione del programma delle costruzioni).

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovrà essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località.

 

          Art. 4. (Stanziamento per i contributi relativi ad opere di urbanizzazione).

     Per provvedere alla concessione dei contributi previsti dal successivo art. 5 nella spesa per le opere di urbanizzazione primaria eseguite dagli enti realizzatori di programmi di opere di edilizia abitativa, è autorizzato, per l'anno finanziario 1967, il limite di impegno di lire 1 miliardo.

     La quota non utilizzata per la concessione del contributo sui mutui accesi per tali opere può essere utilizzata per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi popolari.

 

          Art. 5. (Opere di urbanizzazione - Mutui e contributi per le opere di urbanizzazione).

     Gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della presente legge possono contrarre mutui per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso.

     I mutui sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti.

     Sono opere di urbanizzazione primaria quelle indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

     Per ottenere i contributi previsti dai precedenti commi, gli enti costruttori - previo consenso delle amministrazioni comunali interessate, con le quali concorderanno anche gli elementi di carattere tecnico, con la osservanza delle prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione - devono presentare apposita domanda al Ministero dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della promessa del contributo per la costruzione delle opere di edilizia popolare.

     Le opere di urbanizzazione, dopo l'approvazione del relativo collaudo, passano in proprietà del comune.

 

          Art. 6. (Opere di urbanizzazione. Rimborso allo Stato della spesa).

     I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

     Il recupero di detta spesa sarà effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

 

          Art. 7. (Enti mutuanti).

     Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruenti del contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al successivo art. 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.

 

          Art. 8. (Destinazione delle abitazioni - Casi di cessione in proprietà).

     Le abitazioni realizzate con il contributo di cui all'art. 1 della presente legge sono destinate alla locazione semplice.

     Per accertati mutamenti intervenuti nella situazione alloggiativa di determinate zone, il Ministro per i lavori pubblici può consentire, con decreto da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, la cessione in proprietà delle abitazioni costruite nella zona con il contributo dello Stato.

     La cessione può essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 10 per cento del programma realizzato nelle zone interessate e può avere luogo a favore di coloro che abbiano occupato legittimamente le abitazioni ininterrottamente per almeno 15 anni. Essa è effettuata con le modalità, i limiti e le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Analogamente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, può essere consentito - trascorso del pari un periodo non inferiore ai 15 anni - la trasformazione delle cooperative edilizie dal tipo a proprietà indivisa al tipo a proprietà individuale.

 

          Art. 9. (Requisito della residenza per i lavoratori emigrati).

     Il requisito della residenza di cui all'art. 95, lettera b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, non è richiesto per i lavoratori emigrati.

 

          Art. 10. (Autorizzazione per la concessione del contributo ai sensi del titolo II della legge 1° novembre 1965, n. 1179).

     Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'art. 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della legge stessa è autorizzato per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi.

     Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968.

 

          Art. 11. (Modifiche all'articolo 11 della legge 1 novembre 1965, n. 1179).

     L'art. 11 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

     "Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'art. 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo [1] .

     Gli uffici del genio civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonchè il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche unitamente ad un certificato di conformità delle abitazioni stesse ai citati requisiti.

     L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi, nonchè dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 9 è subordinato al riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente art. 8.

     Detti requisiti debbono essere posseduti:

     a) [2];

     b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che può essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;

     c) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli enti di cui all'art. 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

     Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile del riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

     Gli istituti di cui all'art. 4 possono fissare termini di decadenza per la presentazione della documentazione richiesta agli aspiranti alla concessione dei mutui agevolati per la istruttoria delle pratiche e per la vendita delle abitazioni a soggetti aventi i requisiti prescritti costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 9".

 

          Art. 12. (Stanziamento per la concessione dei contributi).

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, e fino al 1991 per quelli di cui all'art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 1 giugno 1971, n. 291.

[2] Lettera abrogata dall'art. 14 L. 1 giugno 1971, n. 291.