| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica | 
| Data: | 15/02/1967 | 
| Numero: | 42 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'articolo 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà secondo le modalità del decreto [...] | 
§ 38.7.1l - Legge 15 febbraio 1967, n. 42. [1]
Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53)
     L'articolo 1, punto 3), del 
"3) Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, numero 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e 30 giugno 1959, n. 477".
     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà secondo le modalità del 
La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
[1] Abrogata dall'art. 24 del