Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 09/02/1963 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui [...] |
Art. 2. I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del [...] |
§ 38.7.1c - Legge 9 febbraio 1963, n. 131.
Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari.
(G.U. 2 marzo 1963, n. 59).
I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all'articolo 98 del
Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione è tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.
I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 98 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e tuttora lo occupano di fatto, perdono efficacia quando nei verbali di assegnazione e di consegna non sia espressamente detto che la mancata occupazione dell'alloggio entro i trenta giorni dalla data comporta la decadenza dall'assegnazione stessa e non siano intervenute una sentenza passata in giudicato o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale e sempreché i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali.