| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica | 
| Data: | 29/10/1954 | 
| Numero: | 1082 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è modificato come segue | 
§ 38.7.h - Legge 29 ottobre 1954, n. 1082. [1]
Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.
(G.U. 29 novembre 1954, n. 274).
     L'art. 23 della 
     "Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del 
[1] Abrogata dall'art. 24 del