Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 29/06/1962 |
Numero: | 569 |
Sommario |
Art. 1. La data del 30 giugno 1962, prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963 |
Art. 2. Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa, fino a tale data |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1962 |
§ 38.4.1i - Legge 29 giugno 1962, n. 569. [1]
Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.
(G.U. 30 giugno 1962, n. 163).
La data del 30 giugno 1962, prevista dall'art. 1 della
Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa, fino a tale data.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1962.
[1] Abrogata dall'art. 24 del