§ 38.4.1i - Legge 29 giugno 1962, n. 569.
Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:29/06/1962
Numero:569


Sommario
Art. 1.      La data del 30 giugno 1962, prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963
Art. 2.      Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa, fino a tale data
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1962


§ 38.4.1i - Legge 29 giugno 1962, n. 569. [1]

Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

(G.U. 30 giugno 1962, n. 163).

 

 

     Art. 1.

     La data del 30 giugno 1962, prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963.

 

          Art. 2.

     Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa, fino a tale data.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1962.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.