| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.4 disciplina generale | 
| Data: | 26/10/1960 | 
| Numero: | 1327 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' fissato il limite d'impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio [...] | 
| Art. 2. Nell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è aggiunto il [...] | 
| Art. 3. La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa [...] | 
§ 38.4.1c - Legge 26 ottobre 1960, n. 1327. [1]
Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.
(G.U. 18 novembre 1960, n. 282).
E' fissato il limite d'impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.
     Nell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 2 della 
"16) l'U.N.R.R.A.-Casas".
La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi annui a partire dall'esercizio 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95.
     All'onere di lire 3.000.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al procedente art. 1 si farà fronte per lire 1,5 miliardi con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1,5 miliardi con corrispondente aliquota del maggiore gettito derivante dall'applicazione del 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
[1] Abrogata dall'art. 24 del