§ 38.4.i - Legge 11 febbraio 1952, n. 78.
Modificazioni all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, concernente assegnazione di case per senza tetto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:11/02/1952
Numero:78


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito dai [...]
Art. 2.      Le Commissioni previste dal precedente art. 1 sono nominate con provvedimento del sindaco al quale debbono essere rivolte le domande d'assegnazione
Art. 3.      L'art. 43, comma quinto, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente


§ 38.4.i - Legge 11 febbraio 1952, n. 78. [1]

Modificazioni all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, concernente assegnazione di case per senza tetto.

(G.U. 4 marzo 1952, n. 55).

 

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito dai seguenti:

     "L'assegnazione di tali alloggi è fatta da una Commissione comunale composta dal pretore competente per territorio, che la presiede, da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A.

     "Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonchè un funzionario dell'Ufficio del genio civile competente per territorio".

 

          Art. 2.

     Le Commissioni previste dal precedente art. 1 sono nominate con provvedimento del sindaco al quale debbono essere rivolte le domande d'assegnazione.

 

          Art. 3.

     L'art. 43, comma quinto, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente:

     "Nel termine di quindici giorni dal ricevimento delle raccomandate o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati possono reclamare al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.