Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 11/02/1952 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo comma dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito dai [...] |
Art. 2. Le Commissioni previste dal precedente art. 1 sono nominate con provvedimento del sindaco al quale debbono essere rivolte le domande d'assegnazione |
Art. 3. L'art. 43, comma quinto, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente |
§ 38.4.i - Legge 11 febbraio 1952, n. 78. [1]
Modificazioni all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, concernente assegnazione di case per senza tetto.
(G.U. 4 marzo 1952, n. 55).
Il terzo comma dell'art. 55 del
"L'assegnazione di tali alloggi è fatta da una Commissione comunale composta dal pretore competente per territorio, che la presiede, da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A.
"Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonchè un funzionario dell'Ufficio del genio civile competente per territorio".
Le Commissioni previste dal precedente art. 1 sono nominate con provvedimento del sindaco al quale debbono essere rivolte le domande d'assegnazione.
L'art. 43, comma quinto, del
"Nel termine di quindici giorni dal ricevimento delle raccomandate o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati possono reclamare al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni".
[1] Abrogata dall'art. 1 del