Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 06/03/1950 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. unico. E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 [...] |
§ 38.4.f - Legge 6 marzo 1950, n. 103. [1]
Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'art. 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardante la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.
(G.U. 30 marzo 1950, n. 75).
E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della
[1] Abrogata dall'art. 24 del