| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 37. Dogane | 
| Capitolo: | 37.2 personale | 
| Data: | 04/03/1969 | 
| Numero: | 88 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue: | 
§ 37.2.00A - Legge 4 marzo 1969, n. 88.
Modifica all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.
(G.U. 9 aprile 1969, n. 90)
     L'art. 15 della 
"E' costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.
Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale".
     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'articolo 16 della