Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 09/07/2010 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 37.1.337 - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137.
Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.
(G.U. 23 agosto 2010, n. 196)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il regio
Visto il
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Il comma primo dell'articolo 2 del regolamento approvato con
«L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, nè superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicità non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.».
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le cauzioni, già costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dall'articolo 1.
2. Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attività.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è, o resta abrogato, il
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 378