| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 37. Dogane | 
| Capitolo: | 37.1 disciplina generale | 
| Data: | 16/12/1977 | 
| Numero: | 960 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le [...] | 
| Art. 2. L'art. 373 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, è [...] | 
| Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 37.1.102 – D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.
Norme correttive ed integrative del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
(G.U. 2 gennaio 1978, n. 1).
     Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con 
1) Nell'art. 1, terzo comma, è soppressa la frase "nel tratto da Gorizia al mare la linea predetta coincide con il confine orientale della regione Friuli-Venezia Giulia".
2) Nel secondo comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).
3) Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:
(Omissis).
4) Il testo dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5) Dopo l'art. 130 è inserito il seguente:
(Omissis).
6) Dopo l'art. 351 è inserito il seguente:
(Omissis).
     L'art. 373 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.