§ 37.1.99 – L. 5 maggio 1976, n. 405.
Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:05/05/1976
Numero:405


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale stipulata tra gli [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso
Art. 1.      La Grecia potrà aderire alla Convenzione tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza [...]
Art. 2.      Lo strumento di adesione da parte della Grecia sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che notificherà agli altri Stati [...]
Art. 3.      Il presente Protocollo sarà ratificato o approvato e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della [...]


§ 37.1.99 – L. 5 maggio 1976, n. 405.

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

(G.U. 12 giugno 1976, n. 154).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale stipulata tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso.

 

 

Protocollo

per l'adesione della Grecia

alla convenzione per la mutua assistenza doganale

          Art. 1.

     La Grecia potrà aderire alla Convenzione tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967 (di seguito denominata "Convenzione").

 

          Art. 2.

     Lo strumento di adesione da parte della Grecia sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che notificherà agli altri Stati firmatari della Convenzione.

     L'adesione della Grecia avrà effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del relativo strumento se la Convenzione sia entrata in vigore in quella data; in caso contrario avrà effetto dall'entrata in vigore della Convenzione.

     L'adesione sarà valida nei confronti degli Stati per i quali la Convenzione sarà entrata in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     Il presente Protocollo sarà ratificato o approvato e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che notificherà tale deposito agli altri Stati firmatari.

     Esso entrerà in vigore, per ciascuno Stato Contraente, il giorno del deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.

     Il presente Protocollo, redatto in un esemplare unico nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.