§ 6.1.65 - L.R. 14 aprile 1995, n. 61.
Bilancio di Previsione 1995, 1ª Variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:14/04/1995
Numero:61


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9.4.1990, n. 40 la quota di spesa delle leggi regionali per l'anno 1995 è modificata, per competenza e per cassa, con la presente legge nell'importo indicato [...]
Art. 3.      1. Per l'anno 1995 il fondo iscritto sul cap. 16340 del bilancio 1995, a modifica dei criteri stabiliti dall'art. 24 della L.R. 24.4.1984 n. 25 come sostituito dalla L.R. 16.10.1989 n. 63, è [...]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1994 di cui all'art. 35 della L.R. 12.4.1994 n. 29 disposta per l'importo di L. 5.000.000.000 a carico del capitolo 24240 e già ridotta di L. [...]
Art. 5.      1. E' disposta per l'anno 1995 l'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 a favore dell'Opera primaziale di Pisa a titolo di contributo per interventi di restauro del Camposanto monumentale [...]
Art. 6.      1. Nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 93 della L.R. 6.5.1977 n. 28 approvato con l'art. 8 della L.R. 19.1.1995 n. 8, sono inseriti i seguenti capitoli:
Art. 7.      1. E' autorizzata l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo 24988 nella parte "entrata" con la denominazione "Entrate derivanti dalle residue operazioni di liquidazione dell'Associazione [...]
Art. 8.      1. I fondi speciali rischi costituiti presso la Fidi Toscana spa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 14.11.1988 n. 83, modificata dalla L.R. 7.8.1990 n. 62 e alla L.R. 26.4.1993 n. 27 [...]
Art. 9.      1. E' apportata al bilancio 1995-1997 per l'anno 1996 la seguente variazione in milioni di lire:
Art. 10.      1. E' autorizzata l'istituzione sul bilancio 1995 del capitolo n. 13307 "fondo regionale per la montagna" con uno stanziamento di L. 369.387.220 per concorrere al finanziamento della [...]
Art. 11.      1. Negli anni 1995 e 1996 è autorizzata la spesa per un importo fino a L. 1.000.000.000, ripartite in L. 500.000.000 per ciascun anno, per la concessione di un contributo straordinario al Comune [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      1. E' autorizzata l'istituzione del cap. 12176 con uno stanziamento di L. 250.000.000 al fine di erogare alle Province contributi per l'analisi dei fenomeni alluvionali di rilievo regionale.
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 6.1.65 - L.R. 14 aprile 1995, n. 61.

Bilancio di Previsione 1995, 1ª Variazione.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 31, suppl. ord.).

 

Art. 1. [1]

     1. Agli stati di previsione dei residui, della competenza e della cassa delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 1995 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 1995 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9.4.1990, n. 40 la quota di spesa delle leggi regionali per l'anno 1995 è modificata, per competenza e per cassa, con la presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

 

     Art. 3.

     1. Per l'anno 1995 il fondo iscritto sul cap. 16340 del bilancio 1995, a modifica dei criteri stabiliti dall'art. 24 della L.R. 24.4.1984 n. 25 come sostituito dalla L.R. 16.10.1989 n. 63, è ripartito nel modo seguente:

     a) nella misura del 7% per le finalità di cui alla lett. a) dell'art. 24;

     b) nella misura del 14% per le finalità di cui alla lett. b) dell'art. 24;

     c) nella misura del 40% per le finalità di cui alla lett. c) dell'art. 24;

     d) nella misura del 23% per le finalità di cui alla lett. d) dell'art. 24;

     e) nella misura del 16% per le finalità di cui alla lett. e) dell'art. 24.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1994 di cui all'art. 35 della L.R. 12.4.1994 n. 29 disposta per l'importo di L. 5.000.000.000 a carico del capitolo 24240 e già ridotta di L. 1.900.000.000 con l'art. 3, IV° comma della L.R. 17.8.1994 n. 66, è ulteriormente ridotta di L. 2.000.000.000, è rideterminata in L. 1.100.000.000 ed è differita all'anno 1995 con imputazione a carico dello stanziamento del cap. 24240.

 

     Art. 5.

     1. E' disposta per l'anno 1995 l'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 a favore dell'Opera primaziale di Pisa a titolo di contributo per interventi di restauro del Camposanto monumentale dell'Opera primaziale di Pisa.

     2. L'erogazione del contributo è disposta sulla base delle necessità di spesa documentate dall'Opera primaziale di Pisa. A tal fine è autorizzata l'istituzione sul bilancio 1995 del cap. 24242 con uno stanziamento di L. 2.000.000.000. Il contributo di cui al primo comma è soggetto agli obblighi di rendicontazione.

 

     Art. 6.

     1. Nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 93 della L.R. 6.5.1977 n. 28 approvato con l'art. 8 della L.R. 19.1.1995 n. 8, sono inseriti i seguenti capitoli:

     CAP. 50160

     Spese relative all'esercizio funzioni già esercitate enti diversi e trasferite alle regioni ai sensi DPR 24.7.77 n. 616, P.M.

     CAP. 50195

     Spese pagamento oneri gravanti patrimonio soppressi enti turistici e trasferito regione, P.M.

     2. Nell'elenco delle somme percette per conto terzi e partite di giro diverse di cui all'art. 94 della L.R. 6.5.1977, n. 28, approvato con l'art. 8 della L. R. 19.1.1995, n. 8, sono inseriti i seguenti capitoli di nuova istituzione:

     CAP. 60302

     Recupero da parte dello Stato di somme per il finanziamento della spesa sanitaria (art. 11 comma 17 D.Lgs 30.12.92 n. 502), 5.400.000.000.000

     CAP. 60304

     Deposito su c/c sanitario aperto Tesoreria Cent.le Stato somme provenienti attribuzioni FSN contributi sanitari e anticipazioni dallo Stato, 10.800.000.000.000

     CAP. 60306

     Deposito su c/c programmi comunitari aperto Tesoreria Centrale Stato somme provenienti da contributi e assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, 200.000.000.000

     CAP. 60308

     Deposito su c/c destinaz. indistinta aperto Tesoreria Centrale Stato somme provenienti da contributi assegnazioni Stato e altri soggetti, 2.500.000.000.000

     3. Nell'elenco dei fondi globali approvato con l'art. 8 della L.R. 19.1.1995, n. 8 è inserito con imputazione al cap. 50060 il seguente intervento:

     "Partecipazione azionaria al capitale sociale della Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei (SAT) S.p.A.", 740.000.000

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzata l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo 24988 nella parte "entrata" con la denominazione "Entrate derivanti dalle residue operazioni di liquidazione dell'Associazione Teatro Regionale Toscano" e del capitolo 25638 nella parte spesa "Spese derivanti dalle residue operazioni di liquidazione dell'Associazione Teatro Regionale Toscano finanziate con le entrate della liquidazione stessa".

     2. La Giunta regionale è autorizzata con propria delibera, ai sensi dell'art. 91 della L.R. 6.5.77 n. 28 e successive modificazioni, ad iscrivere sui capitoli di cui al I° comma le risultanze del bilancio di liquidazione alla data del 28.2.1995 redatto dal collegio dei liquidatori nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 237 del 16.7.1991 e successivamente prorogato fino alla ultima scadenza del 28.2.1995 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 3.2.1995.

 

     Art. 8.

     1. I fondi speciali rischi costituiti presso la Fidi Toscana spa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 14.11.1988 n. 83, modificata dalla L.R. 7.8.1990 n. 62 e alla L.R. 26.4.1993 n. 27 sono unificati in un unico fondo rischi con il quale garantire le iniziative previste a favore delle nuove imprese dalle citate leggi regionali [3].

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     1. E' apportata al bilancio 1995-1997 per l'anno 1996 la seguente variazione in milioni di lire:

     (Omissis).

     2. E' autorizzata fin dall'anno 1995 la contrazione di obbligazioni a carico dell'esercizio 1996 per l'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Toscana e relativi alle misure 6.1 e 6.2 dell'obiettivo 2 del Regolamento Europeo 2081 del 1993 fino all'importo, rispettivamente, di L. 12.392 milioni e di L. 5.819 milioni, e gli assi 1, 2, 3 dell'obiettivo 4 del Regolamento Europeo 2081 del 1993 fino all'importo rispettivamente di L. 3.722 milioni, L. 8.143 milioni, L. 736 milioni.

     3. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, pari a L. 30.812 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del programma obiettivo 4 politica del lavoro - sub programma Orientamento e formazione professionale cod. 1.1.A disposto dal comma primo.

 

     Art. 10.

     1. E' autorizzata l'istituzione sul bilancio 1995 del capitolo n. 13307 "fondo regionale per la montagna" con uno stanziamento di L. 369.387.220 per concorrere al finanziamento della elaborazione o della realizzazione di progetti per il "Piano della montagna Toscana".

     2. A carico del capitolo e per le finalità di cui al I° comma possono essere erogati contributi alle Comunità montane che presentano i relativi progetti.

     3. I contributi di cui al II° comma sono assoggettati agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17, del D.L. 2.3.1989 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.1989, n. 144 e dall'art. 1, settimo comma, del D.L. 18.1.1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19.3.1993, n. 68.

 

     Art. 11.

     1. Negli anni 1995 e 1996 è autorizzata la spesa per un importo fino a L. 1.000.000.000, ripartite in L. 500.000.000 per ciascun anno, per la concessione di un contributo straordinario al Comune di S. Casciano Val di Pesa per la realizzazione di un primo lotto funzionale della circonvallazione Nord del Capoluogo.

     2. Alla determinazione del contributo si provvede con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione da stipularsi con il Comune di San Casciano e agli altri Enti finanziatori.

     3. Il contributo di cui al I° comma è soggetto agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17°, del D.L. 2.3.1989 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.1989 n. 144 e dall'art. 1, settimo comma, del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19.3.1993 n. 68.

     4. Ai fini di cui al primo e secondo comma è autorizzata l'istituzione nel bilancio 1995 del cap. 15027 con uno stanziamento di L. 500.000.000.

     5. Agli oneri di spesa di L. 500.000.000 per l'anno 1996 si provvede con legge di bilancio utilizzando allo scopo lo stanziamento accantonato sul bilancio pluriennale per l'anno 1996 con la seguente variazione in milioni di lire del bilancio pluriennale 1995-1997:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzata l'istituzione del cap. 12176 con uno stanziamento di L. 250.000.000 al fine di erogare alle Province contributi per l'analisi dei fenomeni alluvionali di rilievo regionale.

     2. L'erogazione dei contributi di cui al I° comma è disposta sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta.

     3. I contributi sono assoggettati agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17°, del D.L. 2.3.1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.1989, n. 144 e dall'art. 1, settimo comma, del D.L. 18.1.1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19.3.1993, n. 68.

 

     Art. 14. [5].

 

     Art. 15. [6]

 

 


[1] Si veda Errata Corrige in B.U. 4 ottobre 1995, n. 62.

[3] Si veda l'art. 1, comma 1, della L.R. 11 agosto 1995, n. 87.

[2] Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1995, n. 87.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1995, n. 88.

[5] Modifica il secondo comma, art. 1, della L.R. 2.12.1994, n. 92.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.