Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 19/01/1995 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Bilancio pluriennale. |
Art. 2. Bilancio annuale - Quadro riassuntivo. |
Art. 3. Conto dei residui. |
Art. 4. Bilancio di competenza - Stati di previsione dell'entrata e della spesa. |
Art. 5. Bilancio di cassa - Stati di previsione dell'entrata e della spesa. |
Art. 6. Erogazione al Consiglio Regionale. |
Art. 7. Documenti di correlazione. |
Art. 8. Allegati di bilancio. |
Art. 9. Disavanzo dell'esercizio 1995. |
Art. 10. Debiti perenti. |
Art. 11. Variazione di bilancio. |
Art. 12. Autorizzazione di spesa per l'anno 1995. |
Art. 13. L.R. 13.12.1993, n. 92. |
§ 6.1.55 - L.R. 19 gennaio 1995, n. 8.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.
(B.U. 20 gennaio 1995, suppl. ord. n. 6).
Art. 1. Bilancio pluriennale.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale della Regione, per il periodo 1995/1997 annesso alla presente legge sub. A)1).
2. E' approvato in L. 22.348.563.000.= lo stato di previsione dell'entrata della Regione per il periodo 1995/1997 annesso alla presente sub. A)2).
3. E' approvato in L. 22.348.563.000.000.= lo stato di previsione della spesa della Regione, per il periodo 1995/1997, annesso alla presente legge sub A)3).
Art. 2. Bilancio annuale - Quadro riassuntivo.
E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge Sub. B)1).
Art. 3. Conto dei residui.
1. E' approvato in L. 1.650.000.000.000 il conto dei residui attivi per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge Sub. B)2), 1.a finca.
2. E' approvato in L. 981.123.000.000 il conto dei residui passivi per l'anno finanziario 1995 annesso alla presente legge Sub. B)3), 1.a finca.
Art. 4. Bilancio di competenza - Stati di previsione dell'entrata e della spesa.
1. E' approvato in L. 16.625.724.764.178 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge sub. B)2), 2.a finca.
2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1995.
3. E' approvato in L. 16.625.724.764.178 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge Sub. B)3), 2.a finca.
4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 5. Bilancio di cassa - Stati di previsione dell'entrata e della spesa.
1. E' approvato in L. 17.606.847.764.178 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione, per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge Sub. B)2), 3.a finca.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1995.
3. E' approvato in L. 17.606.847.764.178 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione, per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge Sub. B)3), 3.a finca.
4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 6. Erogazione al Consiglio Regionale.
1. I fondi stanziati nel bilancio del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione n. 503 del 9.11.94 sono erogati ai sensi della
Art. 7. Documenti di correlazione.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, 3° comma della L.R. 6.5.1977, n. 28 allegato alla presente Sub I)1), con:
a) prospetto di cui all'art. 74 legge regionale citata, allegato Sub I) 1) a);
b) prospetto di cui all'art. 75 legge regionale citata, allegato Sub I) 1) b).
Art. 8. Allegati di bilancio.
Sono approvati i seguenti allegati:
1. prospetto dei mutui autorizzati dalla legge di bilancio, allegato Sub II) 1);
2. elenco delle spese obbligatorie, allegato Sub II) 2);
3. elenco delle somme percette per conto terzi e delle partite di giro; allegato Sub II) 3);
4. elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi globali, allegati Sub II) 4);
5. elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, allegato Sub II) 5).
Art. 9. Disavanzo dell'esercizio 1995. [1]
1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 1995 è approvato in Lire 301.623.000.000.=
2. La Giunta Regionale è autorizzata a contrarre, nell'esercizio 1995 mutui e prestiti per l'importo di L. 301.623.000.000.= per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalità indicate nell'allegato II) 1).
3. I mutui di cui al secondo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale massimo del 13.50% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1.1.1996.
4. In caso di eventuale maggiorazione della rata massima di ammortamento determinata in Lire 48.000.000.000.= derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuale e pluriennale con le singole leggi di bilancio.
5. Gli oneri derivanti negli anni 1996 e 1997 delle singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria mediante gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.
6. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 1997 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.
Art. 10. Debiti perenti.
1. Al fine di consentire il pagamento entro i termini stabiliti dei debiti perenti reclamati dai creditori relativi agli interventi per i regolamenti comunitari n. 2088 del 1985 e n. 2052 del 1988 è autorizzata la istituzione nel bilancio 1995 dei seguenti capitoli con le dotazioni a fianco indicate:
Cap. 48900 18.878.829.406
Cap. 48910 10.184.243.834
Cap. 48920 2.871.489.343
2. La Giunta Regionale, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, dispone il pagamento ai sensi della L.R. 6.5.1977, n. 28.
Art. 11. Variazione di bilancio.
La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 1994 le variazioni al bilancio indicate nell'art. 91 della L.R. 6.5.1977, n. 28 e successive modificazioni.
Art. 12. Autorizzazione di spesa per l'anno 1995.
1. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per l'anno 199S è quella indicata nello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge Sub B) 3) 2.a e 3.a finca rispettivamente per competenza e cassa.
2. La presente legge determina le quote di spesa per competenza e cassa per l'anno 1995 delle altre leggi nell'importo indicato nello stato di previsione di cui al precedente comma.
Art. 13. L.R. 13.12.1993, n. 92.
1. Ai fini dell'approvazione degli articoli 2, 3, 4 della L.R. 13.12.1993 n. 92 l'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti a carico dei sottoelencati capitoli di spesa indica se detti finanziamenti ricadono tra quelli rilevanti ai fini della L.R. 13.12.1993 n. 92:
Capitoli: 12000, 12020, 12030, 12043, 12046, 12050, 12060, 12130, 12140, 12360, 13010, 13069, 13075, 13105, 13108, 13285, 13288, 13291, 14010, 14160, 14170, 14180, 14200, 14220, 14230, 14240, 14250, 14260, 14270, 14275, 14280, 14285, 14290, 14295, 14300, 14310, 14320, 14330, 14340, 14350, 14380, 14390, 14400, 14410, 14420, 14430, 14440, 14450, 14460, 14470, 14480, 14490, 14510, 14515, 14520, 14525, 14530, 14535, 14540, 14545, 14550, 14552, 14555, 14560, 14565, 14570, 14575, 14580, 1458., 14590, 14595, 15120, 16160, 16170, 16172, 16174, 1618., 16185, 16260, 16270, 16280, 16285, 16290, 16295, 16322, 16324, 16326, 16328, 16330, 16332, 16345, 16350, 16355, 16360, 16365, 17020, 17025, 17040, 17042, 17043, 17045, 17050, 17065, 17072, 17075, 17080, 17090, 17095, 17100, 17101, 17102, 17105, 18070, 18080, 18090, 18100, 18110, 18150, 24250, 24270, 24355, 25090, 25140, 25142, 25200, 25220, 25230, 25240, 25250, 25260, 25400, 25540, 25572.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della