§ 6.1.18 - L.R. 21 giugno 1988, n. 47.
Provvedimenti finanziari conseguenti all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:21/06/1988
Numero:47


Sommario
Art. unico.      Il Presidente della Giunta regionale, nell'emanare gli atti previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, adotta i provvedimenti amministrativi e finanziari necessari per [...]


§ 6.1.18 - L.R. 21 giugno 1988, n. 47. [1]

Provvedimenti finanziari conseguenti all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

Art. unico.

     Il Presidente della Giunta regionale, nell'emanare gli atti previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, adotta i provvedimenti amministrativi e finanziari necessari per assicurarne l'esecuzione.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le seguenti variazioni al Bilancio 1988 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa: Spese di diminuzione

     (omissis).

     Le spese di cui alla presente legge sono dichiarate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 della L.R. 6 maggio 1977, n. 28.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.