§ 6.1.13 - L.R. 4 agosto 1986, n. 35.
Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:04/08/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Funzioni di competenza regionale.
Art. 3.  Competenza sui provvedimenti.
Art. 4.  Modalità per la richiesta di riconoscimento.
Art. 5.  Modalità per la richiesta di approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
Art. 6.  Modalità per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni, eredità o legati.
Art. 7.  Modalità per l'estinzione delle persone giuridiche e per la devoluzione dei beni residuali.
Art. 8.  Modalità per il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni.
Art. 9.  Coordinamento, unificazione, trasformazione delle fondazioni.
Art. 10.      (omissis)
Art. 11.  Comunicazione degli atti.
Art. 12.      (omissis)


§ 6.1.13 - L.R. 4 agosto 1986, n. 35. [1]

Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. La presente legge detta norme di organizzazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione ai sensi degli artt. 14 e 15 dello stesso decreto.

     2. Le funzioni amministrative di cui al primo comma concernono le associazioni, le fondazioni, e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza regionale, di cui all'art. 117 della Costituzione, ed esauriscono le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Toscana.

 

     Art. 2. Funzioni di competenza regionale.

     1. Nei confronti di tutte le istituzioni di cui all'art. 1, secondo comma, la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

     a) riconoscimento di personalità giuridica privata, ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

     b) approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ai sensi dell'art. 16 del codice civile;

     c) autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni o eredità, al conseguimento di legati, ai sensi dell'art. 17 del codice civile;

     d) dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 27 del codice civile;

     e) devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile.

     2. Nei confronti delle sole fondazioni la Regione esercita inoltre le seguenti ulteriori funzioni amministrative:

     a) controllo e vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del codice civile;

     b) coordinamento dell'attività di più fondazioni, ai sensi dell'art. 26 del codice civile;

     c) unificazione dell'amministrazione di più fondazioni, ai sensi dell'art. 26 del codice civile;

     d) trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell'art. 28 del codice civile.

 

     Art. 3. Competenza sui provvedimenti.

     1. Ai sensi dell'art. 3, lett. c), della L.R. n. 46 del 22-7-1978 e della L.R. n. 32 dell'11-3-1981, i provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 sono adottati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

     2. Gli atti di cui al precedente comma, ove concernenti le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 2 ed alle lettere c) e d) del secondo comma dello stesso art. 2, sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale. A tal fine essi sono preventivamente comunicati al Consiglio regionale e si intendono approvati qualora non ne venga richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento. Nel caso di richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, il Consiglio assume la competenza a deliberare il provvedimento, altrimenti si procede ai sensi del primo comma.

     3. Il diniego del riconoscimento di personalità giuridica, nonché il diniego dell'approvazione e della autorizzazione di cui rispettivamente alla lett. b) ed alla lett. c) del primo comma dell'art. 2 sono espressi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto motivato, sentita la Giunta regionale.

 

     Art. 4. Modalità per la richiesta di riconoscimento.

     La domanda con la quale si richiede il riconoscimento di una persona giuridica privata deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della istituzione interessata ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

     Alla domanda devono essere allegati:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione;

     c) indicazione nominativa delle persone preposte alle cariche sociali ed inoltre, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa;

     d) relazione sulla attività eventualmente già svolta in precedenza e su quella che l'istituzione intende svolgere;

     e) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente lo scopo dell'istituzione ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.

     L'atto costitutivo e lo statuto devono essere conformi a quanto stabilito dal codice civile in materia di persone giuridiche ed idonei ad assicurare il buon funzionamento e la corretta gestione amministrativa dell'istituzione.

     La Regione valuta l'opportunità del riconoscimento in relazione allo scopo, agli elementi patrimoniali e personali, ed alle caratteristiche complessive dell'istituzione, tenuto conto del campo di attività nel quale essa opera, e con particolare riferimento alla congruità del patrimonio rispetto allo scopo.

     Il riconoscimento delle fondazioni può essere disposto dalla Regione anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, con le modalità di cui all'art. 3 delle stesse disposizioni di attuazione.

 

     Art. 5. Modalità per la richiesta di approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

     1. La domanda con la quale si richiede l'approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 4 primo comma, e trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla deliberazione di tali modifiche da parte dell'organo competente della persona giuridica.

     2. Alla domanda deve essere allegato:

     a) copia autentica della deliberazione di modifica, dalla quale risulti che la deliberazione stessa è stata assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, secondo comma, del codice civile;

     b) certificato attestante l'avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 33 del codice civile.

 

     Art. 6. Modalità per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni, eredità o legati.

     1. La domanda con la quale si richiede l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni, eredità o legati, redatta con le modalità di cui all'art. 4, primo comma, deve avere in allegato:

     a) copia autentica della deliberazione di acquisto o accettazione adottata dalla persona giuridica;

     b) copia autentica dell'atto di donazione o del verbale di pubblicazione del testamento nei rispettivi casi;

     c) documentata descrizione dello stato patrimoniale della persona giuridica, dell'entità, condizioni e opportunità dell'acquisto, nonché della destinazione dei beni;

     d) certificato attestante l'avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 33 del codice civile.

     2. Per il rilascio dell'autorizzazione la Regione, ai sensi dell'art. 5 secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, raccoglie le opportune informazioni e sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica.

 

     Art. 7. Modalità per l'estinzione delle persone giuridiche e per la devoluzione dei beni residuali.

     1. L'istanza con la quale si richiede la dichiarazione di estinzione di una persona giuridica, indirizzata al Presidente della Giunta regionale da parte di qualunque interessato, deve indicare l'esistenza delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del codice civile.

     2. Ai sensi del terzo comma dello stesso art. 27 del codice civile, l'estinzione può essere dichiarata dalla Regione anche d'ufficio.

     3. Contestualmente alla dichiarazione di estinzione la Regione dispone in ordine alla liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 30 del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

     4. La Regione dispone altresì sulla devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

 

     Art. 8. Modalità per il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni.

     1 La Regione esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, per quanto attiene alle competenze ad essa delegate, secondo quanto disposto dall'art. 25 del codice civile.

     2. A tal fine le fondazioni inviano annualmente alla Regione, immediatamente dopo l'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

     3. Le fondazioni sono tenute a trasmettere inoltre alla Regione ogni notizia o documento che venga loro richiesto al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

 

     Art. 9. Coordinamento, unificazione, trasformazione delle fondazioni.

     1. La Regione può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione nonché la trasformazione delle fondazioni, ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 28 del codice civile, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.

     2. La Regione promuove inoltre la collaborazione tra le persone giuridiche di diritto privato e le persone giuridiche pubbliche per il perseguimento di finalità di comune interesse.

 

     Art. 10.

     (omissis) [2].

 

     Art. 11. Comunicazione degli atti.

     1. I decreti adottati in applicazione della presente legge e dei quali non è prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del precedente articolo 10, sono comunicati ai legali rappresentanti dell'istituzione interessata nonché al presidente del Tribunale nei casi previsti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

 

     Art. 12.

     (omissis) [2].

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 2001, n. 19, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 2 della L.R. 19/2001.

[2] Gli articoli 10 e 12 omessi nella presente legge sono riportati in modifica alle LL.RR. 23 gennaio 1981, n. 12 e 7 aprile 1976, n. 15.

[2] Gli articoli 10 e 12 omessi nella presente legge sono riportati in modifica alle LL.RR. 23 gennaio 1981, n. 12 e 7 aprile 1976, n. 15.