§ 5.5.93 - L.R. 3 febbraio 2010, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale12 gennaio 1994, n.3 “Recepimento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:03/02/2010
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2002
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2002
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 20/2002
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 20/2002
Art. 5.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 20/2002
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 20/2002
Art. 7.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002


§ 5.5.93 - L.R. 3 febbraio 2010, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale12 gennaio 1994, n.3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

(B.U. 10 febbraio 2010, n. 6)

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

 

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 5 ottobre 2009

 

Considerato quanto segue:

1. Il calendario venatorio contiene le disposizioni relative ai tempi, alle specie, ai luoghi e ai modi di caccia, pertanto nelle sue previsioni è necessario tener conto delle esigenze socio economiche ed ambientali. Il prelievo venatorio costituisce un’attività fortemente impattante con la realtà rurale e necessita di regole certe, al passo con i tempi e rispondenti alle attuali esigenze di sicurezza nell’esercizio venatorio, di contenimento delle popolazioni di ungulati e di tutela delle coltivazioni agricole;

2. L’attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia nel territorio a caccia programmata deve necessariamente svolgersi nel rispetto dei limiti temporali e spaziali indicati dalla legge, ma deve anche tener conto delle attività agricole in atto nel periodo di riferimento. E’ quindi importante, anche ai fini di un migliore controllo del territorio consentire a tutti i cacciatori la possibilità di svolgere tale attività negli ambiti territoriali di caccia (ATC) a cui sono iscritti ad esclusione delle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento;

3. La fauna selvatica migratoria è particolarmente sensibile ai mutamenti climatici ed ambientali ed è per questo che le precauzioni e i controlli funzionali alla tutela di queste specie devono essere potenziati;

4. L’esigenza di contenimento delle popolazioni di fauna ungulata, sempre più numerose ed impattanti sull’ambiente e sulle attività antropiche, prima fra tutte l’agricoltura, richiede l’allungamento del periodo di caccia al cinghiale e la necessità di aumentare le giornate di caccia finalizzate al completamento dei piani di abbattimento in selezione. Un rafforzato impegno nel controllo numerico dei cinghiali e delle altre specie ungulate non può però prescindere da adeguate regole di sicurezza come l’obbligo di indossare giubbotti ad alta visibilità e un’adeguata formazione sul comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2002

1. Al comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: “l’attività venatoria è consentita” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività venatoria e l’attività di allenamento e addestramento cani sono consentite”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2002

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

“7 bis. Le province nell’ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 20/2002

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. Sicurezza nell’esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 20/2002

1. L’articolo 5 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Allenamento ed addestramento dei cani

1. L’allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.

L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia (ATC). L’allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all’articolo 42, comma 2, della l.r.

3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.”.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 20/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell’ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l’eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l’abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l’effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l’intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2992 dopo le parole: "capi di stanziale" sono aggiunte le seguenti: "e di beccaccia".

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 20/2002

1. L’articolo 6 bis della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“6 bis. Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all’articolo 6.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002

1. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’ articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.”.