§ 5.5.82 - L.R. 7 novembre 2007, n. 53.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:07/11/2007
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.5.82 - L.R. 7 novembre 2007, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)").

(B.U. 14 novembre 2007, n. 36)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)") è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all’eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l’abbattimento della minilepre.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.