§ 5.5.74 – D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.
Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R “Testo unico dei regolamenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:29/07/2005
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 6 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 6.  Modifica all’articolo 44 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 49 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 8.  Modifica all’articolo 50 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 51 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 58 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 11.  Modifica all’articolo 60 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 61 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 62 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 64 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 65 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 16.  Sostituzione dell’articolo 68.
Art. 17.  Abrogazione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 18.  Abrogazione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 19.  Abrogazione dell’articolo 71 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 20.  Sostituzione dell’articolo 72 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 21.  Modifica all’articolo 73 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 22.  Sostituzione dell’articolo 75 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 76 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 24.  Sostituzione dell’articolo 77 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 25.  Modifiche all’articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 26.  Modifiche all’articolo 84 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 27.  Modifiche all’articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 28.  Modifiche all’articolo 87 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 29.  Modifiche all’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2005.
Art. 30.  Modifiche all’articolo 91 del d.p.g.r. 13/R/2005.
Art. 31.  Modifiche all’articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 32.  Modifica della rubrica del titolo VII e del capo I del titolo VII del d.p.g.r. 13/R/2004.
Art. 33.  Inserimento dell’articolo 95 bis al d.p.g.r. 13/R/2004.


§ 5.5.74 – D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R “Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)”.

(B.U. 8 agosto 2005, n. 32).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

     Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che prevede l’emanazione di regolamenti di attuazione;

     Visto il regolamento regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R “Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)”;

     Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 11 del 4 luglio 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, del Tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al tavolo di concertazione Giunta regionale – Enti Locali;

     Visto il parere della II Commissione consiliare espresso nella seduta del 13 luglio 2005;

     Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005;

     Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II Commissione consiliare;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 747 del 25 luglio 2005 che approva le modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R “Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)”;

 

EMANA

 

     il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Modifica all’articolo 6 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Il comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “2. Il comitato di gestione approva uno statuto contenente norme sul proprio funzionamento.”

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituita dalla seguente:

     “h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della l.r. 3/1994 da ultimo modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34;”

     2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituita dalla seguente:

     “i) propone alla provincia la istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Nelle zone di rispetto venatorio escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a) della l.r. 3/1994 è sempre consentita la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione o da appostamento;”

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “2. Per le forniture e i servizi di importo superiore a 2.500,00 euro, al netto dell’IVA, il comitato di gestione procede nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti per forniture e servizi.”

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. La rubrica dell’articolo 28 del d.g.p.r. 13/R/2004 è sostituita dalla seguente:

     “Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 28 del d.g.p.r. 13/R/2004, dopo le parole “da appostamento fisso” sono abrogate le seguenti parole “con richiami vivi.”

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Il comma 2 dell’articolo 40 del d.p.g.r. 14/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “2. L’anello dei soggetti riprodotti nell’allevamento deve avere il diametro indicato, per ogni specie, dalla commissione tecnica nazionale della FOI e deve riportare il numero di matricola dell’allevatore, l’anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto.”

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 44 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 13/ R/2004 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Ogni variazione del numero dei soggetti detenuti deve essere comunicata alla provincia entro trenta giorni”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 49 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 49 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 49. Protocolli di gestione.

     1. I protocolli di gestione degli impianti contengono indicazioni di dettaglio, da riportare nelle rispettive schede tecniche predisposte su modello fornito dall’INFS, relative a:

     a) denominazione e localizzazione dell’impianto su cartografia in scala 1:25.000;

     b) tipologia dell’impianto quali il roccolo, la bresciana o bressana, il copertone, il paretaio, la prodina;

     c) struttura dell’impianto fisso o mobile;

     d) tipologia della rete quali tramaglio, mist-net, reti semplici orizzontali;

     e) dimensioni delle maglie delle reti impiegate;

     f) individuazione su cartografia in scala indicativa 1:100 delle strutture per la stabulazione degli uccelli catturati e degli eventuali alloggiamenti del personale;

     g) indicazione del numero dei richiami vivi utilizzati nell’impianto;

     h) lunghezza e larghezza totale delle reti utilizzate in metri lineari; nel caso di impianti con reti orizzontali le dimensioni sono calcolate a reti chiuse; nel caso di impianti misti sono indicate separatamente le misure delle reti verticali e di quelle orizzontali;

     i) individuazione del personale addetto alla gestione all’impianto;

     j) indicazione del periodo di attività dell’impianto;

     k) eventuali modalità di controllo da parte della provincia e dell’INFS sull’attività dell’impianto;

     l) modalità di disattivazione delle reti alla cessazione giornaliera dell’attività;

     m) inanellamento alla rete degli uccelli catturati con fascette di plastica con sigla e numerazione progressiva.

 

     Art. 8. Modifica all’articolo 50 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 13/ R/2004 è inserito il seguente:

     “1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate in caso di specifica autorizzazione da parte dell’INFS”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 51 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 51 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 51. Modalità di gestione degli impianti di cattura.

     1. Il periodo di attività negli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre. Deroghe al periodo indicato possono essere concesse previo parere dell’INFS.

     2. L’attività di cattura si svolge da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura.

     3. Gli operatori addetti all’impianto devono controllare le reti almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse; l’operatore può chiudere le reti qualora le condizioni atmosferiche mettano in pericolo l’incolumità dei soggetti catturati.

     4. Gli operatori devono tenere nel casello dell’impianto un raccoglitore contenente:

     a) il registro progressivo giornaliero degli esemplari catturati, ceduti o morti;

     b) il registro del riepilogo giornaliero degli esemplari catturati nel quale sono annotati gli uccelli catturati con indicazione della sigla e del numero riportato nella fascetta di marcatura, gli uccelli catturati deceduti e gli uccelli inanellati ricatturati;

     c) il registro personale cessioni;

     d) il registro dei richiami;

     e) il modulo di segnalazione di ricattura di uccelli inanellati.

     5. Nel caso di ricattura di uccelli inanellati per lo studio delle migrazioni l’operatore dell’impianto provvede alla lettura della dicitura riportata sull’anello, riportandola su apposito modulo, che invia all’INFS dandone notizia alla provincia. Effettuate le rilevazioni i soggetti sono liberati.

     6. I richiami utilizzati nell’impianto non possono essere accecati, mutilati o legati per le ali. Analoghe prescrizioni valgono per gli zimbelli, il cui uso è consentito a condizione che siano semplicemente imbracati.

     7. La struttura e la gestione dei locali di stabulazione degli uccelli catturati devono essere idonee ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie quali ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfestazione periodica.”

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 58 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 58 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 58. Appostamenti fissi.

     1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un’apposita preparazione del sito e dalle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno.

     2. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

     3. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

     a) appostamento fisso alla minuta selvaggina costituito da un capanno di norma collocato a terra;

     b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;

     c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento;

     d) appostamento fisso per trampolieri costituito da un capanno su prato soggetto ad allagamento.”

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 60 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Al comma 3 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 13/R/2004 dopo le parole “Agli appostamenti fissi” sono abrogate le seguenti parole “con richiami vivi”.

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 61 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 61 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 61. Distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina.

     1. Nella costruzione degli appostamenti fissi alla minuta selvaggina devono essere rispettate le seguenti distanze:

     a) 200 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;

     b) 200 metri dagli appostamenti fissi per trampolieri;

     c) 200 metri da appostamenti fissi per colombacci;

     d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.“

     2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione degli ATC, può modificare . no a 200 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).”

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 62 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 62 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 62. Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci.

     1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci devono essere rispettate le seguenti distanze:

     a) 200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina;

     b) 200 metri da appostamenti fissi per trampolieri;

     c) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri;

     d) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo.

     2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può, per la gestione di particolari territori, modificare . no a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).

     3. Le province possono autorizzare l’impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 35 metri dal capanno principale.”

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 64 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 64 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 64. Distanze dagli appostamenti fissi per trampolieri.

     1. Gli appostamenti fissi per trampolieri non possono essere collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro appostamento fisso.”

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 65 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 65 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 65. Distanze dagli appostamenti temporanei.

     1. Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono rispettare le seguenti distanze:

     a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può ridurre tale distanza . no a 50 metri;

     b) 100 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, salvo quanto disposto all’articolo 75, comma 1 e 2;

     c) 100 metri da appostamenti fissi ai trampolieri, salvo quanto disposto all’articolo 75, comma 1 e 2;

     d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso in cui nell’appostamento temporaneo vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la distanza è di 200 metri;

     e) 400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.”

 

     Art. 16. Sostituzione dell’articolo 68.

     1. L’articolo 68 del d.p.r.g. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 68. Autorizzazioni per gli appostamenti fissi.

     1. Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione della provincia.

     2. Nella richiesta di autorizzazione deve essere dichiarata la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l’appostamento.

     3. Le province autorizzano appostamenti fissi di cui all’articolo 58 in numero non superiore a quello rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990.

     4. Le province rilasciano prioritariamente l’autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.

     5. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari o iscritti nell’elenco dei frequentatori di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato esclusivamente nell’ ATC di residenza venatoria o nel secondo ATC.

     6. L’autorizzazione all’appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell’appostamento.

     7. Il titolare deve esporre all’interno del capanno principale e degli eventuali capanni complementari, le tabelle rilasciate dalla provincia recanti la scritta “Appostamento fisso di caccia n....”.

     8. L’autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altra persona iscritta nell’elenco dei frequentatori dell’appostamento da almeno due anni, con priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa richiesta scritta alla provincia competente.

     9. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci.”

 

     Art. 17. Abrogazione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 69 del d.p.g.r. 13/R/2004 è abrogato.

 

     Art. 18. Abrogazione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 70 del d.p.g.r. 13/R/2004 è abrogato.

 

     Art. 19. Abrogazione dell’articolo 71 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 71 del d.p.g.r. 13/R/2004 è abrogato.

 

     Art. 20. Sostituzione dell’articolo 72 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 72 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 72. Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi.

     1. L’autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data di rilascio ed è soggetta a convalida annuale. Entro sessanta giorni dalla scadenza della validità l’interessato può chiedere il rinnovo dell’autorizzazione.

     2. Dopo il primo anno di validità il titolare deve, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, convalidare l’autorizzazione presso la provincia.

     3. Le autorizzazioni per l’appostamento fisso decadono:

     a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;

     b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all’articolo 68;

     c) in caso di mancata convalida annuale.

     4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.”

 

     Art. 21. Modifica all’articolo 73 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Il comma 1 dell’articolo 73 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “1. Le richieste di nuove collocazioni o di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla provincia nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio di ogni anno.”

 

     Art. 22. Sostituzione dell’articolo 75 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 75 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 75. Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti.

     1. Nel raggio di 200 metri da appostamenti alla minuta selvaggina o per trampolieri il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994, è vietata, nel periodo di utilizzazione, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.

     2. Il divieto di cui al comma 1 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare dell’appostamento conformi a quanto previsto all’articolo 26 della l.r. 3/1994.

     3. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso alla minuta selvaggina o per trampolieri e i cacciatori da lui autorizzati all’uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile per un raggio di 50 metri dal capanno, purché si tratti comunque di aree soggetta a caccia programmata.

     4. La caccia vagante e l’allenamento dei cani sono vietati ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali ovvero 100 metri dal centro del capanno, dagli appostamenti per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato per la per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994. E’ vietato altresì l’abbattimento di selvaggina stanziale in tutta l’area interessata dall’appostamento.

     5. Il divieto di cui al comma 4 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare conformi a quanto previsto dall’articolo 26 della l.r. 3/1994.

     6. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso a palmipedi e trampolieri e i cacciatori da lui autorizzati all’uso dello stesso possono procedere all’interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell’argine di contenimento dei laghi artificiali al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile.”

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 76 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 76 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 76. Accesso all’interno degli appostamenti fissi.

     1. Il titolare dell’autorizzazione per appostamento fisso comunica alla provincia competente per territorio l’elenco dei frequentatori dell’appostamento.

     2. Oltre che ai cacciatori inseriti nell’elenco di cui al comma 1, il titolare di autorizzazione per l’appostamento fisso può consentire l’utilizzazione dell’impianto anche a cacciatori non inseriti nell’elenco suddetto. In assenza del titolare, i cacciatori presenti nell’appostamento devono avere il consenso scritto alla frequentazione.

     3. L’accesso con armi proprie da caccia all’interno degli appostamenti fissi di cui all’articolo 58, comma 3, lettere a) e d) è consentito al titolare, agli iscritti nell’elenco dei frequentatori e, solo in presenza del titolare, ad altri cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c).

     4. I cacciatori che hanno fatto l’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono accedere a tutti gli appostamenti di cui all’articolo 58.”

 

     Art. 24. Sostituzione dell’articolo 77 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. L’articolo 77 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 77. Uso di richiami negli appostamenti.

     1. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994, non possono essere complessivamente usati più di quaranta uccelli, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per ciascuna specie.

     2. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici uccelli, di cui non più di dieci uccelli di cattura.

     3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi per trampolieri e palmipedi e trampolieri nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.

     4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all’impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull’argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall’argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall’argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera.

     5. Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c), della l.r. 3/1994, i richiami vivi non possono superare le quindici unità per l’intero impianto.”

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Il comma 5 dell’articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “5. A partire dalla stagione venatoria 2006/2007 nei distretti che non hanno raggiunto la densità fissata ai sensi dell’articolo 80, commi 3, 4 e 5 per la specie cinghiale, sono revocate le assegnazioni alle squadre. La provincia organizza interventi di contenimento della specie . no al raggiungimento della densità fissata.”

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 84 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 84 del d.p.g.r. 13/ R/2004 è inserito il seguente:

     “3 bis. I cervidi e i bovidi abbattuti all’interno delle aziende faunistico-venatorie devono essere registrati e bollati con contrassegni numerati.”

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 85 del d.p.g.r. 13/ R/2004 è inserito il seguente:

     “6 bis. Per l’attuazione degli interventi di controllo delle popolazioni di ungulati, qualora la provincia intenda avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 4, della l.r. 3/1994 deve autorizzare in via prioritaria i cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.”

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 87 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Il comma 1 dell’articolo 87 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “1. Il comitato di gestione dell’ATC per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati si avvale di:

     a) cacciatori di cervidi e bovidi, muniti di attestato conseguito presso la provincia a seguito di superamento di esame;

     b) cacciatori di cinghiali in qualità di:

     1) cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’articolo 29, comma 7 della l.r. 3/1994;

     2) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in battuta, anche se provenienti da altre regioni;

     3) cacciatori, privi dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), in possesso di attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta;

     c) guardiacaccia di aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie in possesso del decreto da almeno un anno;

     d) conduttori di cani da traccia abilitati dalla provincia mediante appositi corsi.”

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2005.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 90 del d.p.g.r. 13/ R/2005 è inserito il seguente:

     “1 bis. I cacciatori che non hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3 lettera d), della l.r. 3/1994 possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite secondo le disposizioni provinciali. Le province possono prevedere nei propri regolamenti iscrizioni a distretti destinati alla gestione del cervo.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2005 è sostituito dal seguente:

     “3. Il comitato di gestione dell’ATC assegna ad ogni distretto un numero di cacciatori iscritti e abilitati, in proporzione al numero dei capi prelevabili privilegiando i cacciatori che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.”

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 91 del d.p.g.r. 13/R/2005.

     1. Il comma 5 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 13/R/2005 è sostituito dal seguente:

     “5. Le battute possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto iscritti alla squadra. A partire dalla stagione venatoria 2006/2007, nei distretti dove non viene realizzato il piano di gestione annuale di cui all’articolo 83, comma 1, le squadre sono composte da almeno sessanta iscritti e il numero minimo dei partecipanti alle battute è venticinque. Il parametro minimo di partecipanti per effettuare le battute può essere raggiunto anche con la presenza di cacciatori ospiti in possesso dell’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994. La provincia in caso di mancata collaborazione delle squadre agli interventi di prevenzione dei danni può sospenderle dall’attività.”

     2. Il comma 11 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 13/R/2005 è sostituito dal seguente:

     “11. Il comitato di gestione può assegnare le aree di battuta direttamente alle squadre, previo accordo dei tre quarti della media annuale dei cacciatori partecipanti alle battute. Ogni responsabile della squadra rappresenta il numero medio annuale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute. A partire dalla stagione venatoria 2004-2005 l’assegnazione diretta alle squadre è sospesa, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio, qualora nel distretto interessato non venga realizzato il piano di gestione annuale di cui al comma 5 o nel caso in cui le domande di indennizzo e l’ammontare complessivo dei danni non siano diminuiti rispetto alla situazione dell’anno precedente.”

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Il comma 4 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “4. Per l’attuazione del piano, l’ATC si avvale in via prioritaria dei cacciatori che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994. Può inoltre avvalersi dei cacciatori di selezione e di altri cacciatori, anche in forma singola, che danno la propria disponibilità per le operazioni di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di difese passive.”

     2. Il comma 6 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

     “6. Al di fuori della stagione venatoria la provincia attua azioni volte alla eliminazione del cinghiale, avvalendosi delle figure previste dall’articolo 37 della l.r. 3/1994 e chiamando a collaborare, se del caso, anche cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofo, privilegiando quelli che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.”

 

     Art. 32. Modifica della rubrica del titolo VII e del capo I del titolo VII del d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. La rubrica del titolo VII del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituita dalla seguente:

     “Norme finali e transitorie”

     2. La rubrica del capo I del titolo VII del d.p.g.r. 13/ R/2004 è sostituita dalla seguente:

     “Norme finali e transitorie”

 

     Art. 33. Inserimento dell’articolo 95 bis al d.p.g.r. 13/R/2004.

     1. Dopo l’articolo 95 del d.p.g.r. 13/R/2004 è inserito il seguente:

     “Art. 95 bis. Norme transitorie.

     1. La validità di tutte le autorizzazioni per gli appostamenti fissi senza richiami vivi in essere all’entrata in vigore del presente regolamento cessa il 1° febbraio 2007.

     2. Ferme restando le distanze esistenti, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento può essere richiesta la variazione di tipologia da appostamento fisso alla minuta selvaggina a appostamento fisso per trampolieri.”

     3. Le province possono rilasciare l’autorizzazione di appostamento fisso in deroga all’articolo 73, commi 1 e 2, ai cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.”