§ 5.5.73 - L.R. 25 luglio 2005, n. 47.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:25/07/2005
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Introduzione dell’articolo 6 bis alla l.r. 20/2002.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 28 della l.r 3/1994.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 5.5.73 - L.R. 25 luglio 2005, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3).

(B.U. 3 agosto 2005, n. 31).

 

Art. 1. Introduzione dell’articolo 6 bis alla l.r. 20/2002.

     1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”) è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi.

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all’articolo 6.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002.

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

“6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002.

     1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 28 della l.r 3/1994.

     1. Il comma 3 ter dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:

“3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E’ consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall’articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994.

     1. La lettera aa) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;”.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in deroga all’articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all’articolo 28, comma 3, lettere c) o d).

     2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d).

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.