§ 5.5.68 - L.R. 8 ottobre 2004, n. 51.
Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:08/10/2004
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Condizioni per il prelievo in deroga.
Art. 3.  Modalità del prelievo in deroga del fringuello.
Art. 4.  Tempi e luoghi del prelievo in deroga.
Art. 5.  Divieti.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  Sospensione del prelievo.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.5.68 - L.R. 8 ottobre 2004, n. 51. [1]

Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(B.U. 15 ottobre 2004, n. 39).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana disciplina la gestione del territorio regionale ai fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

     2. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell’articolo 9 della dir. 79/409/CEE e successive modificazioni, e della l. 157/1992 così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

 

     Art. 2. Condizioni per il prelievo in deroga.

     1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie fringuello, con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per le regioni indicate all’articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.

 

     Art. 3. Modalità del prelievo in deroga del fringuello.

     1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali, è consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui all’articolo 31 della l.r. 3/1994, esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati e residenti in Toscana, nell’ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali e per un numero massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle quantità indicate.

     2. È ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di venti capi complessivi per l’intera stagione venatoria.

     3. L’autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria, a partire dal 1° ottobre 2004, fino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, pari a n. 43.740.

     4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale, nella apposita pagina.

 

     Art. 4. Tempi e luoghi del prelievo in deroga.

     1. Il prelievo in deroga del fringuello è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2004.

     2. Il prelievo in deroga del fringuello non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

 

     Art. 5. Divieti.

     1. È vietato l’uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.

     2. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

 

     Art. 6. Controlli.

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.

     2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.

     3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all’Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga del fringuello.

 

     Art. 7. Sospensione del prelievo.

     1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all’articolo 2, o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.