2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")" ."> § 5.5.65 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 45.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:20/12/2002
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 5.5.65 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")" [1].

(B.U. 30 dicembre 2002, n. 34).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20.

     1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")", è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [2].

     2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della LR 20/2002, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Titolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 marzo 2003, n. 13.

[2] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 marzo 2003, n. 13.