§ 5.5.62 - L.R. 26 luglio 2002, n. 31.
Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:26/07/2002
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Condizioni per il prelievo in deroga).
Art. 3.  (Modalità del prelievo in deroga).
Art. 4.  (Tempi e luoghi del prelievo in deroga).
Art. 5.  (Richiami vivi).
Art. 6.  (Controlli).
Art. 7.  (Sospensione del prelievo).
Art. 8.  (Abrogazione).


§ 5.5.62 - L.R. 26 luglio 2002, n. 31. [1]

Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003.

(B.U. 5 agosto 2002, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

 

     Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga).

     1. La Regione Toscana, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie passero, passera mattugia e storno, ne consente il prelievo con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi di cui all’articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.

 

     Art. 3. (Modalità del prelievo in deroga).

     1. Al fine di evitare gravi danni alle colture, il prelievo in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente legge e con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici.

 

     Art. 4. (Tempi e luoghi del prelievo in deroga).

     1. Il prelievo di cui all’articolo 2 è consentito per la specie storno dal 15 settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e per le specie passero e passera mattugia dal 15 settembre 2002 al 31 dicembre 2002.

     2. Nelle province dove si effettua l’apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 8 settembre 2002.

     3. Il prelievo delle specie di cui all’articolo 2 non è consentito nelle superfici boscate e sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

 

     Art. 5. (Richiami vivi).

     1. Gli storni e i passeri (passer italicus) provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti di cui all’articolo 3.

 

     Art. 6. (Controlli).

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

     2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio 2003 al Ministero dell’Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole e forestali e all’Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.

 

     Art. 7. (Sospensione del prelievo).

     1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della LR 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all’articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 2.

 

     Art. 8. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 12 ottobre 2001, n. 48 (Attuazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame) è abrogata.

 

 

Allegato

Ripartizione delle specie e quantità prelevabili (articolo 3)

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore

 

N. uccelli

N. uccelli

PASSERO

10

20

PASSERA MATTUGIA

2

10

STORNO

20

100

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.