§ 5.5.54 - R.R. 15 novembre 2000, n. 8.
Regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco - Emiliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:15/11/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità della gestione.
Art. 2.  Comprensorio geografico di applicazione del regolamento.
Art. 3.  Suddivisione dell'Area Cervo Appennino tosco-emiliano (A.C.A.T.E.) ai fini gestionali.
Art. 4.  Distretti di Gestione.
Art. 5.  Commissione di coordinamento.
Art. 6.  Commissione tecnica.
Art. 7.  Piano Poliennale di Gestione.
Art. 8.  Programma Annuale Operativo.
Art. 9.  Elementi di conoscenza ai fini gestionali.
Art. 10.  Organizzazione della gestione faunistico venatoria.
Art. 11.  Classi di età e di prelievo.
Art. 12.  Tempi di prelievo.
Art. 13.  Modalità di prelievo.
Art. 14.  Accesso ai prelievi.
Art. 15.  Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori.
Art. 16.  Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori.
Art. 17.  Assemblee annuali.
Art. 18.  Compiti dei Responsabili dei Distretti di Gestione.
Art. 19.  Distribuzione dei prelievi nei Distretti di Gestione.
Art. 20.  Distribuzione dei prelievi nelle Aziende Faunisto-Venatorie.
Art. 21.  Autorizzazione al prelievo.
Art. 22.  Comunicazione delle uscite.
Art. 23.  Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento.
Art. 24.  Quota di prelievo.
Art. 25.  Prassi di tiro ed adempimenti connessi all'avvenuto ferimento.
Art. 26.  Accompagnatori.
Art. 27.  Violazioni al regolamento.
Art. 28.  Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.


§ 5.5.54 - R.R. 15 novembre 2000, n. 8. [1]

Regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco - Emiliano.

(B.U. 24 novembre 2000, n. 34).

 

Art. 1. Finalità della gestione.

     1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano ha come scopo primario la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali della stessa in termini di struttura demografica (classi di sesso e di età).

     2. La gestione si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario la popolazione, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio da essa occupato.

     3. La gestione attraverso forme di intervento differenziate nel territorio su cui insiste la popolazione o comunque vocato per la specie, tende, alla risoluzione dei problemi connessi con i danni causati alle colture agro-forestali attraverso interventi diretti (regolazione della densità) ed indiretti (applicazione di metodologie dissuasive del danno).

 

     Art. 2. Comprensorio geografico di applicazione del regolamento.

     1. Il presente regolamento è applicato su tutto il territorio occupato stabilmente od in modo temporaneo da soggetti appartenenti alla popolazione di cervo originata dalle reintroduzioni effettuate nella attuale Riserva Naturale dell'Acquerino e comunque nella porzione appenninica tosco- emiliana ricadente nelle province di Bologna, Pistoia, Prato e Firenze nella quale risulti accertata la presenza della specie (Area Cervo Appennino tosco-emiliano A.C.A.T.E.).

     2. I confini del comprensorio di applicazione del presente regolamento sono definiti dal programma annuale operativo di cui all'art. 8 e soggetti ad aggiornamenti dell'areale di distribuzione della popolazione di cervo, quale risultante da indagini specifiche.

     3. Gli aggiornamenti degli areali di distribuzione del cervo devono tenere conto delle indicazioni della Commissione Tecnica di cui all'art. 6.

 

     Art. 3. Suddivisione dell'Area Cervo Appennino tosco-emiliano (A.C.A.T.E.) ai fini gestionali.

     1. L'A.C.A.T.E. comprende al suo interno aree soggette a gestione differenziata nelle quali possono essere effettuati interventi di abbattimento o cattura attraverso specifiche procedure adottate previo parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (I.N.F.S.) ai sensi della normativa vigente, interventi di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle colture agro-forestali e prelievi, nella forma di abbattimento selettivo, rientranti nella gestione faunistico venatoria della popolazione.

 

     Art. 4. Distretti di Gestione.

     1. Le aree di gestione di ciascuna provincia sono suddivise in Distretti di Gestione del Cervo (D.G.) individuati nel programma annuale operativo.

     2. I Distretti rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale distribuzione delle attività gestionali compresi i prelievi.

 

     Art. 5. Commissione di coordinamento.

     1. Organo di gestione dell'A.C.A.T.E. è la Commissione di coordinamento, nella quale sono rappresentate le Regioni, le Province interessate territorialmente, gli Enti di Gestione delle aree protette, il Corpo Forestale dello Stato, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) inclusi nella A.C.A.T.E. e l'I.N.F.S.

     2. La Commissione è presieduta in alternanza biennale dal rappresentante delle Regioni coinvolte; per i primi due anni è presieduta dal rappresentante della Regione Toscana.

     3. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il responsabile della Commissione tecnica con funzione consultiva.

     4. La Commissione di coordinamento, che, si riunisce almeno una volta ogni semestre, ha i seguenti compiti:

     a) dare indicazioni di indirizzo generale;

     b) regolare i rapporti amministrativi ed economici tra i soggetti coinvolti;

     c) redigere il piano poliennale di gestione, il programma annuale operativo ed il regolamento faunistico-venatorio al fine di verificarne la corrispondenza con gli strumenti programmatici degli A.T.C. e delle Province, e con gli strumenti normativi vigenti;

     d) trasmettere alla Giunta regionale il piano poliennale di gestione, il programma annuale operativo ed il regolamento faunistico-venatorio per la definitiva approvazione.

 

     Art. 6. Commissione tecnica.

     1. La Commissione tecnica è composta da 3 tecnici faunistici con comprovata esperienza sulla specie e da un rappresentante dell'I.N.F.S.; i tecnici sono designati dalle Province sentiti i propri A.T.C. interessati.

     2. Le Province hanno la facoltà di revocare la nomina al proprio tecnico ad ogni scadenza annuale e provvedere alla sua sostituzione.

     3. La Commissione tecnica individua, annualmente, al suo interno un coordinatore.

     4. La Commissione tecnica rimane in carica per cinque anni.

     5. La Commissione tecnica ha il compito di:

     a) predisporre una proposta di piano poliennale di gestione e di programma annuale operativo, e il regolamento faunistico-venatorio;

     b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione, in funzione di quanto previsto dal presente regolamento;

     c) curare i rapporti di natura tecnica con vari soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione.

 

     Art. 7. Piano Poliennale di Gestione.

     1. La gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo nell'ambito dell'A.C.A.T.E. si realizza con l'attuazione del piano poliennale di gestione.

     2. Nel piano poliennale di gestione, che può essere soggetto a modifiche durante il periodo di validità, devono essere definiti:

     a) gli obiettivi a breve, medio e lungo termine della gestione;

     b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione e sul territorio ospite, con la loro localizzazione, i tempi di realizzazione, i costi, i possibili finanziamenti specifici;

     c) i rapporti tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione;

     d) l'organizzazione della gestione faunistico venatoria.

 

     Art. 8. Programma Annuale Operativo.

     1. Il Programma Annuale Operativo, costituisce lo strumento di attuazione a breve termine degli interventi gestionali previsti nel Piano Poliennale di Gestione, ha validità di un anno dalla sua approvazione e comprende, a regime, almeno i seguenti elementi:

     a) analisi dello status della popolazione;

     b) individuazione cartografica dei Distretti di Gestione e relazione sugli interventi avvenuti nell'anno precedente, ivi compresa l'analisi tecnico-economica dei danni da cervo;

     c) piano di prelievo previsto ed organizzazione della gestione faunistico venatoria;

     d) ripartizione dei prelievi e degli interventi per ciascun Distretto;

     e) definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale, di dissuasione e diminuzione del danno;

     f) analisi tecnico preventiva e consuntiva della gestione, con indicazione dei risultati raggiunti o raggiungibili, dei problemi tecnici incontrati e delle modalità di possibile loro soluzione;

     g) catture e reintroduzioni.

 

     Art. 9. Elementi di conoscenza ai fini gestionali.

     1. La Commissione tecnica al fine di predisporre il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo, indirizza e coordina annualmente le seguenti attività:

     a) censimenti finalizzati alla stima della consistenza della popolazione;

     b) aggiornamento degli areali complessivi e di bramito;

     c) rilievi necessari alla valutazione qualitativa e strutturale della popolazione;

     d) rilievi e raccolta dei dati inerenti i danneggiamenti e le cause di conflitto con le attività umane, ivi compresi i problemi inerenti gli incidenti stradali a causa di investimento;

     e) analisi riguardanti le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;

     f) mostre, convegni, ed iniziative di educazione ambientale aventi per riferimento la popolazione di cervo e l'ambiente ospite;

     g) altre iniziative di ricerca scientifica ed altre attività inerenti la gestione della popolazione di cervo.

     2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma la Commissione tecnica può avvalersi dei cacciatori abilitati ai sensi del presente regolamento e di altri volontari.

     3. La Commissione tecnica può convocare, per questioni logistico- organizzative, i soli Responsabili dei Distretti di gestione.

 

     Art. 10. Organizzazione della gestione faunistico venatoria.

     1. Il prelievo venatorio e le operazioni ad esso collegate sono organizzate in modo unitario nell'ambito dell'A.C.A.T.E.

     2. Il prelievo venatorio è distribuito nei Distretti di Gestione, tenuto conto in via prioritaria della superficie interessata dalla presenza del cervo.

     3. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati alcuni punti di controllo finalizzati alle verifiche sugli abbattimenti (accertamento della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto, rilevamenti biometrici e sanitari).

     4. Nei punti di controllo operano durante il periodo di caccia gli addetti al controllo dei capi abbattuti. I rilevatori biometrici devono essere abilitati a seguito di corso di formazione e superamento di apposito esame secondo le indicazioni dettagliate dell'I.N.F.S.

     5. La gestione faunistico venatoria si basa sulla attività dei cacciatori di cervo, abilitati da Ciascuna Provincia, previa frequentazione di corsi specifici ed il superamento di apposito esame, svolto in forma scritta, orale e pratica. I programmi dei corsi, le modalità del loro svolgimento e i criteri di selezione dei candidati devono essere stabiliti dalla Provincia secondo le indicazioni formulate dall'I.N.F.S.

     6. Ciascun cacciatore abilitato può iscriversi, previa presentazione di specifica richiesta, in uno soltanto degli appositi elenchi tenuti da ciascuna Provincia.

     7. All'iscrizione nell'elenco provinciale consegue il diritto del cacciatore abilitato di indicare tra i Distretti appartenenti al territorio della Provincia quello al quale intende aderire al fine di acquisire la possibilità di partecipare alle diverse fasi di gestione del Distretto stesso.

     8. Alla gestione faunistico venatoria possono partecipare anche i conduttori di cane da traccia, abilitati secondo le rispettive norme regionali e provinciali.

 

     Art. 11. Classi di età e di prelievo.

     1. Nell'applicazione del piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione, i soggetti costituenti la popolazione di cervo sono suddivisi nelle classi definite nel piano poliennale di gestione.

     2. Dopo l'abbattimento la verifica dell'effettiva classe di età del capo abbattuto viene stabilita attraverso l'esame della dentatura.

 

     Art. 12. Tempi di prelievo.

     1. I tempi di prelievo venatorio sono fissati annualmente dai Calendari Venatori Regionali e Provinciali su indicazione della Commissione tecnica e possono comportare periodi disgiunti per le diverse classi di sesso ed età. Nei casi in cui risulti necessario, ai fini di evitare squilibri nella struttura di popolazione e particolari casi di danneggiamento alla vegetazione, i prelievi possono essere condotti secondo i regolamenti specifici sul controllo della fauna selvatica attuabili da ciascuna Provincia.

     2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i tempi, le modalità e le persone coinvolte sono autorizzati da ciascuna Provincia sulla base di specifici programmi approvati dall'I.N.F.S.

 

     Art. 13. Modalità di prelievo.

     1. Il capo da abbattere viene assegnato a cura dell'A.T.C. individualmente a ciascun cacciatore al cervo secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e 17.

     2. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale all'aspetto o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 mm. (ovvero 270") dotato di ottica di puntamento [2].

     3. Durante la caccia è consentito il porto di una sola arma da fuoco con le caratteristiche di cui al comma 2 e non è consentito detenere munizioni o armi diverse, fatta eccezione per gli strumenti da taglio.

     4. E' esclusa qualsiasi forma di battuta o braccata ed è ammesso esclusivamente l'utilizzo del cane da traccia nella fase di recupero dei capi eventualmente feriti.

     5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore assegnatario può farsi accompagnare anche da un altro cacciatore abilitato. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro [3].

 

     Art. 14. Accesso ai prelievi.

     1. Possono accedere alla assegnazione dei capi in abbattimento coloro che:

     a) sono iscritti agli A.T.C. compresi nell'area di gestione del cervo (A.C.A.T.E.);

     b) sono in possesso di abilitazione di cacciatore al cervo rilasciata dalla Provincia secondo le procedure di cui all'art. 10;

     c) sono iscritti alla graduatoria di cui all'art. 16;

     d) hanno partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni d'opera, nelle quantità decise annualmente dall'A.T.C. su indicazione della Commissione tecnica.

 

     Art. 15. Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori.

     1. Gli A.T.C. possono prevedere annualmente una quota di capi di prelievo da riservare:

     a) a cacciatori iscritti in altri A.T.C. della Regione, che abbiano partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni d'opera, nelle quantità decise annualmente dall'A.T.C. su indicazione della Commissione tecnica. La Provincia redige analoga graduatoria per questi cacciatori, in base ai parametri di cui all'art. 16, aggiornando la medesima con le stesse procedure previste all'art. 16;

     b) a altri cacciatori per i quali è previsto sempre l'obbligo dell'accompagnatore da parte dei soggetti di cui all'art. 26.

     2. Nei casi di cui al primo comma i cacciatori devono produrre una documentazione che attesti un'abilitazione conseguita con criteri paragonabili a quelli descritti all'art. 10. Il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito viene fatto dalla Provincia, sentito il parere della Commissione tecnica.

 

     Art. 16. Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori.

     1. L'assegnazione dei capi da abbattere ai cacciatori di cui agli artt. 14 e 15 viene effettuata prioritariamente nel Distretto dove hanno lavorato, assicurando la rotazione annuale delle diverse classi di sesso e di età, in funzione della graduatoria provinciale redatta il primo anno in base ai seguenti parametri:

     a) votazione riportata all'esame di abilitazione;

     b) numero di giornate impegnate in censimenti, prestazioni d'opera ed altre attività gestionali anche negli anni precedenti l'inizio della gestione faunistico venatoria;

     c) residenza anagrafica nell'A.T.C.;

     d) sanzioni penali ed amministrative comminate nelle precedenti tre stagioni di caccia (in detrazione).

     2. La graduatoria deve essere aggiornata annualmente dagli A.T.C. competenti, secondo il disciplinare di cui all'art. 28.

     3. Nei casi di parità di punteggio si procede con estrazione a sorte, effettuata nell'assemblea annuale di cui all'art. 17. Attraverso la graduatoria, previa esplicita dichiarazione dell'ordine di preferenza dei Distretti da parte dei cacciatori assegnatari durante l'assemblea, saranno risolti i casi di controversia.

     4. I capi derivati da rinuncia degli aventi diritto vengono distribuiti secondo la graduatoria, con privilegio dei Responsabili di Distretto, dei Vice-Responsabili e delle altre figure gestionali dei Distretti (rilevatori biometrici, conduttori di cani da traccia, ecc.) non assegnatari di un capo nell'annata venatoria.

     5. Entro i successivi 20 giorni dalla data di assegnazione, il cacciatore assegnatario, pena la sua sostituzione, deve ritirare presso le autorità competenti l'autorizzazione al prelievo e versare il contributo economico.

 

     Art. 17. Assemblee annuali.

     1. L'assegnazione dei capi, le operazioni di pubblicizzazione della graduatoria e ogni altra attività relativa alla gestione faunistico- venatoria annuale, sono comunicate durante l'assemblea di distretto dei cacciatori al cervo, che viene convocata dall'A.T.C. entro il mese di maggio di ogni anno e alla quale partecipano il/i responsabile/i di distretto, nonché i rappresentanti della Commissione di coordinamento e tecnica.

     2. Ciascun cacciatore al cervo è tenuto ad essere presente, od a farsi rappresentare con delega scritta da un altro cacciatore al cervo iscritto all'A.T.C., alla assemblea di cui al primo comma.

     3. La Provincia, d'intesa con la Commissione tecnica, può convocare assemblee provinciali per l'organizzazione delle attività di cui al primo comma.

 

     Art. 18. Compiti dei Responsabili dei Distretti di Gestione.

     1. In ciascun Distretto la logistica dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate, sono curate dal responsabile di Distretto, nominato dall'A.T.C., eventualmente coadiuvato da un massimo di tre vice-responsabili proposti dallo stesso Responsabile e nominati dallo stesso A.T.C.

     2. La Commissione tecnica indica i requisiti necessari per essere nominati responsabili di Distretto.

     3. Il Responsabile, pena la sua decadenza, deve garantire, anche attraverso compiti specifici affidati ai Vice-Responsabili:

     a) la buona conoscenza del territorio del Distretto;

     b) la ottima conoscenza degli elementi distintivi tra le classi di abbattimento, delle modalità di stima dell'età nei capi abbattuti e delle modalità di misurazione biometrica e dei trofei;

     c) la cura degli originali riguardanti la cartografia del Distretto consegnati e la loro riproduzione per gli assegnatari del prelievo;

     d) la pronta reperibilità di almeno due persone tra responsabile e suoi vice in ogni giornata del periodo di abbattimento;

     e) la organizzazione e la efficienza in tempi rapidi delle attività di recupero dei capi feriti con cane da traccia e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;

     f) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in caccia nel Distretto;

     g) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e ove richiesto, alla Polizia Provinciale.

 

     Art. 19. Distribuzione dei prelievi nei Distretti di Gestione.

     1. In funzione della distribuzione dei prelievi nei territori ricadenti nelle province incluse nella A.C.A.T.E. prevista nel Programma annuale operativo, i cacciatori a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento, sono assegnati ad uno dei Distretti di gestione ricadenti nella Provincia presso la quale il cacciatore è iscritto ai sensi dell'art. 10.

     2. Ogni cacciatore al cervo è tenuto a dichiarare l'uscita e l'unità territoriale in cui intende effettuare la sessione di caccia (sub-unità gestionali) e il punto in cui parcheggia l'auto.

     3. Ogni cacciatore è tenuto a prenotare presso il responsabile di distretto, la sub-unità di gestione in cui intende praticare l'attività di caccia.

     4. Non è consentita la presenza contemporanea di più di tre coppie di cacciatori all'interno della stessa sub-unità gestionale [4].

     5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3, devono essere riportate in cartografia in scala 1:10.000, e devono essere prodotte in 3 copie firmate dall'assegnatario e destinate al Responsabile di Distretto, alla Commissione Tecnica ed al Corpo di Polizia Provinciale.

     6. Nel caso di richieste analoghe all'interno di un distretto, non risolvibili altrimenti, la assegnazione delle sub-unità gestionali, è curata dal responsabile di Distretto eventualmente coadiuvato dai rappresentanti dell'A.T.C. o da un membro della Commissione tecnica, e deve basarsi sulla posizione in graduatoria dei cacciatori.

     7. Il responsabile di Distretto deve garantire la rotazione delle aree fra tutti i cacciatori e chiudere, sentito il parere della Commissione tecnica, le aree in cui si concentrino in maniera sproporzionata gli abbattimenti.

 

     Art. 20. Distribuzione dei prelievi nelle Aziende Faunisto-Venatorie.

     1. L'assegnazione di una quota di capi in prelievo alle Aziende Faunistico-Venatorie viene fatta dalle Province, e deve comunque rientrare nella quota assegnata al Distretto in cui ricade l'azienda, viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie relativa dell'azienda rispetto all'intero Distretto ed è subordinata all'impegno di partecipare alla gestione (censimenti, ecc.) dell'azienda stessa. Le modalità di prelievo sono quelle previste dal presente regolamento. Le quote di pagamento vengono decise dal Concessionario. Gli accompagnatori sono scelti dal Concessionario tra le persone abilitate con le modalità previste all'art. 10. I capi abbattuti devono afferire agli stessi punti di controllo utilizzati dagli altri Cacciatori al Cervo.

 

     Art. 21. Autorizzazione al prelievo.

     1. Entro il 15 luglio di ogni anno gli A.T.C., comunicano alla Commissione tecnica e alla Commissione di Coordinamento l'elenco dei cacciatori assegnatari e rilasciano su richiesta dei cacciatori interessati, l'autorizzazione al prelievo, i modelli riproducibili di comunicazione delle uscite ed i contrassegni inamovibili da apporre al capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento.

     2. L'autorizzazione al prelievo contiene le generalità del cacciatore assegnatario, i dati identificativi, i dati del porto d'armi e le caratteristiche del capo da abbattere (classe di sesso e di età).

     3. Il ritiro dell'autorizzazione comporta l'accettazione del regolamento.

     4. L'autorizzazione e i contrassegni di cui al primo comma sono personali e non cedibili; in caso di smarrimento detto materiale non viene sostituito e si perde il diritto al prelievo.

     5. L'autorizzazione deve essere inserita nella cassetta delle uscite dopo l'avvenuto abbattimento o ferimento del capo assegnato.

     6. Entro 10 giorni dal termine del periodo di prelievo assegnato l'autorizzazione e i contrassegni non utilizzati devono essere consegnati agli A.T.C.

     7. Il possesso dell'autorizzazione di cui al primo comma non esonera i cacciatori interessati dagli adempimenti normativi connessi con l'esercizio venatorio.

     8. Per la durata della fase sperimentale il termine di cui al comma 1 non è vincolante [5].

 

     Art. 22. Comunicazione delle uscite.

     1. In ogni Distretto deve essere predisposta una cassetta chiusa a doppio scomparto nella quale ciascun cacciatore deve inserire prima dell'uscita la scheda di inizio uscita e, subito dopo il rientro, la scheda di fine uscita. Le schede devono essere debitamente compilate e firmate.

     1 bis. Le Province possono dotarsi di sistemi per la comunicazione delle uscite diversi da quelli indicati al comma 1 [6].

     2. La consultazione del materiale contenuto nelle cassette è consentito unicamente alla Polizia Provinciale.

 

     Art. 23. Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento.

     1. Nel caso di avvenuto abbattimento il cacciatore deve apporre immediatamente sul tendine d'Achille del capo abbattuto il contrassegno e provvedere con propri mezzi o con l'ausilio dei responsabili di Distretto al trasporto dell'animale intero presso il punto di controllo, previa comunicazione immediata dell'avvenuto abbattimento al responsabile di Distretto.

     2. Qualora la mole dell'animale e l'impraticabilità del luogo di abbattimento rendano eccessivamente difficoltoso il trasporto della carcassa intera, è consentita l'eviscerazione in campo; in questo caso le viscere debbono essere comunque portate presso il punto di controllo. E' vietato lo smembramento della carcassa prima della sua verifica al punto di controllo.

     3. Presso il punto di controllo, in orari prestabiliti, vengono rilevati sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e gli eventuali prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni emanate dalla Commissione Tecnica.

     4. Delle operazioni effettuate presso il punto di controllo deve essere redatto verbale nella scheda di abbattimento, conforme al modulo indicato dall'I.N.F.S.

     5. La scheda di abbattimento di cui al comma 4 deve essere controfirmata dal cacciatore interessato che ne riceve una copia.

     6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore interessato. La copia della scheda di cui al comma 4 attesta la legalità del possesso dell'animale.

     6 bis. A conclusione della stagione venatoria l'ATC trasmette alla Commissione Tecnica tutta la documentazione inerente gli errori di abbattimento per le valutazioni di cui all'art. 27, comma 4 bis [7].

 

     Art. 24. Quota di prelievo.

     1. Ogni cacciatore a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento, è tenuto al pagamento di una quota che deve versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 21. Tale quota, è esaustiva nel caso in cui il cacciatore prelevi una femmina, un piccolo o un maschio giovane ai sensi dell'art. 11.

     2. Nel caso in cui il cacciatore abbatta un maschio, deve versare una quota aggiuntiva in base al punteggio del trofeo come stabilito dalla Commissione Tecnica.

     3. Se il cacciatore non preleva il capo che gli è stato assegnato la quota di cui al primo comma non può in nessun caso essere restituita.

     4. I cacciatori di cui all'art. 15 devono pagare una quota differenziata rispetto a quanto previsto per i cacciatori di cui all'art. 14.

     5. Le quote sono stabilite dagli A.T.C. d'intesa con la Provincia sulla base delle spese organizzative e dei costi di gestione.

 

     Art. 25. Prassi di tiro ed adempimenti connessi all'avvenuto ferimento.

     1. Ogni cacciatore a cui è stato assegnato un capo in abbattimento è obbligato dopo il tiro, e dopo una attesa di almeno 15 minuti, a controllare sul terreno i segni di caccia.

     2. In caso di sospetto ferimento, o anche di colpo mancato, il cacciatore deve astenersi dall'inseguimento e comunicare senza ritardo l'esito del tiro inserendo in cassetta la scheda di fine uscita e contattando il responsabile di Distretto per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso di cane da traccia.

     3. Il cacciatore deve essere disponibile, nei tempi e modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.

     4. Il responsabile di Distretto (o vice responsabile) insieme agli addetti al recupero, deve redigere apposito verbale consuntivo della ricerca, considerando, nei casi di ferita grave o dubbia, il capo ferito non recuperato, come comunque abbattuto. In tale caso assieme al verbale firmato dai partecipanti al recupero e dal responsabile, deve essere inserita nella cassetta anche l'autorizzazione al prelievo.

 

     Art. 26. Accompagnatori.

     1. L'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età è obbligatorio per i primi tre anni di applicazione del presente regolamento. Le generalità e la firma dell'accompagnatore debbono risultare nelle schede di uscita.

     2. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori a cui sia stato assegnato un maschio sub-adulto o adulto (classi II, III e IV).

     3. L'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione tecnica, da soggetti abilitati alla gestione del cervo indicati dalla Commissione tecnica o dai responsabili di Distretto.

     4. La prenotazione dell'accompagnatore può essere fatta direttamente dall'interessato tramite i responsabili di Distretto.

     4 bis. Durante l'uscita di caccia, qualora l'accompagnatore sia anch'esso assegnatario di un capo e se ne presenti l'occasione, lo stesso può eseguire l'abbattimento del proprio capo [8].

 

     Art. 27. Violazioni al regolamento.

     1. Le violazioni al presente regolamento, ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, comportano il ritiro immediato dell'autorizzazione al prelievo e l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da uno a cinque anni.

     2. Nei casi più gravi la Commissione tecnica propone alla Provincia competente la revoca dell'abilitazione.

     3. Costituiscono elementi per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo i rapporti scritti presentati dai membri della Commissione tecnica, dai responsabili di Distretto, dal personale addetto alla Vigilanza Venatoria e dal conduttore di cani da traccia.

     4. Le eventuali contestazioni in merito all'applicazione del regolamento, alla valutazione della gravità delle violazioni, e all'aggiornamento della graduatoria sono decise in apposita riunione annuale congiunta delle Commissioni di Coordinamento e Tecnica.

     4 bis. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati alla Commissione Tecnica per la valutazione della gravità [9].

 

     Art. 28. Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.

     1. La graduatoria dei Cacciatori al Cervo è aggiornata, ogni anno, tenendo in considerazione i seguenti criteri:

     a) corretta esecuzione dell'abbattimento e di tutte le procedure inerenti al controllo del capo eventualmente differenziati per le classi di sesso ed età;

     b) rinuncia al capo assegnato entro 20 giorni dall'inizio del periodo di caccia;

     c) mancato abbattimento in funzione di valori scalari del numero di uscite;

     d) ferimento del capo e mancata esecuzione delle procedure previste;

     e) colpi fuori bersaglio;

     f) Abbattimento di individuo di classe diversa da quella assegnata. Tale ipotesi è valutata diversamente in funzione della gravità della violazione e può determinare la sospensione dalla graduatoria [10];

     g) omissioni, ritardi od informazioni errate inerenti le schede di uscita ed i dati comunque dichiarati;

     h) omissioni, ritardi o comportamenti errati nel compimento delle procedure inerenti il controllo del capo abbattuto, la preparazione e conservazione dei campioni biologici e trofei;

     i) mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica o dai Responsabili di distretto, nelle diverse fasi della gestione (censimenti inclusi): sospensione dalla graduatoria per un anno;

     j) sanzioni penali ed amministrative comminate nelle precedenti tre stagioni di caccia (in detrazione).

 

 


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 65/R.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[6] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[7] Comma inserito dall'art. 5 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[9] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.P.G.R. 15 ottobre 2001, n. 49/R.