§ 5.5.45 - L.R. 15 dicembre 1998, n. 93.
Interventi straordinari per l'acquacoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:15/12/1998
Numero:93


Sommario
Art. 1.  (Finalità e interventi).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 5.5.45 - L.R. 15 dicembre 1998, n. 93. [1]

Interventi straordinari per l'acquacoltura.

(B.U. 24 dicembre 1998, n. 44).

 

Art. 1. (Finalità e interventi).

     1. La presente legge attiva interventi per favorire lo sviluppo dell'acquacoltura in armonia con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le finalità di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale, valorizzando risorse ed azioni locali, con priorità per i territori ricadenti nei comuni montani.

     3. Tali interventi consistono in azioni di ricerca e sperimentazione in materia di acquacoltura, tendenti a diversificare le specie allevate, ad innovare e perfezionare le tecnologie di allevamento; per l'attuazione di tali interventi la Regione si avvale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo e Forestale (A.R.S.I.A.).

     4. Gli interventi consistono anche in campagne di educazione al consumo dei prodotti ittici.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli oneri della presente legge, stabiliti per l'anno 1998 in lire 400.000.000 si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "spese" del bilancio di previsione per l'esercizio in corso per competenza e cassa di medesimo importo

 

- in diminuzione:

cap. 50060

"fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo", L. 400.000.000

 

- di nuova istituzione

cap. 27150

"fondo per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica" (L.R. 93/98), L. 400.000.000

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.