§ 5.5.27 - L.R. 21 dicembre 1995, n. 107.
Commissariamento del Consorzio Regionale di idrobiologia e pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:21/12/1995
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.      1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale provvede alla nomina del Commissario su proposta della Giunta Regionale.
Art. 3.  Compiti e durata dell'incarico.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Norma finale.


§ 5.5.27 - L.R. 21 dicembre 1995, n. 107. [1]

Commissariamento del Consorzio Regionale di idrobiologia e pesca.

(B.U. 29 dicembre 1995, n. 81).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca (CRIP), istituito con la L.R. 6.4.1988 n. 24, in attesa dello scioglimento dello stesso, da operarsi con successiva legge regionale, il Consorzio è commissariato.

 

     Art. 2.

     1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale provvede alla nomina del Commissario su proposta della Giunta Regionale.

     2. Nell'atto di nomina sono indicati dal Consiglio Regionale i criteri, le formalità per l'espletamento dell'incarico, le forme di controllo da parte della Giunta Regionale sugli atti del Commissario e il compenso.

     3. Il Commissario, ai fini dell'espletamento dell'incarico si avvale degli uffici e del personale del CRIP.

 

     Art. 3. Compiti e durata dell'incarico.

     1. Il Commissario provvede a svolgere l'ordinaria amministrazione del Consorzio, fino alla nomina del Commissario liquidatore del consorzio stesso e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Commissario riceve dagli amministratori del CRIP i beni di proprietà dello stesso, oltre ai libri e agli altri documenti, sulla base di un apposito inventario.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1995 in L. 2.000.000, si fa fronte con lo stanziamento sul capitolo 16355 del Bilancio Regionale 1995.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 5. Norma finale.

     1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni della L.R. 16.6.94 n. 45 e le relative normative di attuazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.