§ 5.4.201 - L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:30/12/2010
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 10/2010.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 10/2010.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 43 della L.R. n. 10/2010.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.4.201 - L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 55)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

 

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

 

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

 

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La L.R. n. 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;

 

2. Con il D.Lgs. n. 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul D.Lgs. n. 152/2006 modificandone, tra l'altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;

 

3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di “parere motivato” quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di “livello di sensibilità ambientale delle aree interessate” quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;

 

4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della L.R. n. 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando così l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalità di svolgimento delle relative procedure;

 

5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 128/2010, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 10/2010.

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) è aggiunta la seguente:

“b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.”.

 

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;”.

 

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;”.

 

4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.”.

 

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2010 è inserito il seguente:

“3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006”.

 

6. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. n. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.”.

 

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2010 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.”.

 

8. Dopo il comma 4–bis dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2010 è inserito il seguente:

“4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006.”.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 10/2010.

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della L.R. n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 43 della L.R. n. 10/2010.

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 della L.R. n. 10/2010 sono soppresse le parole da “nei casi” fino a “di cui sopra”.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della L.R. n. 10/2010 è abrogato.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.