§ 5.4.173 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/12/2006
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/1997.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/1997.
Art. 3.  Norme transitorie.


§ 5.4.173 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).

(B.U. 22 dicembre 2006, n. 38).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/1997. [1]

     1. All’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     “1 bis. Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l’aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo stralcio, nel periodo intercorrente fra l’adozione del piano e l’entrata in vigore della nuova perimetrazione e del regolamento contenente le relative disposizioni, si applicano le misure transitorie di salvaguardia di cui all’articolo 31, commi 5, 6 e 7.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/1997.

     1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è così sostituito:

     “1. Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall’approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del Parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, lo stralcio può interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426”.

 

     Art. 3. Norme transitorie.

     1. In attuazione della presente legge, l’eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall’approvazione del piano medesimo da parte dell’ente Parco.

     2. Al fine di garantire organicità alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l’eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla Giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall’articolo 15, comma 1, della l.r. 65/1997.


[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.