§ 5.4.97 - L.R. 21 marzo 2000, n. 37.
Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:21/03/2000
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Competenze dei Comuni.
Art. 5.  Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso.
Art. 6.  Piano Comunale della Illuminazione Pubblica.
Art. 7.  Disposizioni integrative del Regolamento Edilizio.
Art. 8.  Tutela dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici.
Art. 9.  Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici.
Art. 10.  Contributi regionali ai Comuni.
Art. 11.  Norme transitorie.
Art. 12.  Definizione ed utilizzo dei proventi.
Art. 13.  Norme finanziarie.


§ 5.4.97 - L.R. 21 marzo 2000, n. 37. [1]

Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

(B.U. 31 marzo 2000, n. 14).

Titolo I

FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale" di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici.

     2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

     a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

     b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

 

     Art. 2. Definizione.

     1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per "inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

     1. Sono di competenza della Regione:

     a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso, di seguito denominato P.R.P.I.L., di cui all'art. 5;

     b) l'incentivazione nell'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;

     c) la divulgazione delle informazioni relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI), l'Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione (ASSIL), il Comitato per la Divulgazione dell'Astronomia presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, il Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), con l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), nonché con gli ordini professionali interessati;

     d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche, con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della R.E.A. S.p.A, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 "Norme in materia di risorse energetiche", come modificato dalla legge regionale n. 14 del 25 febbraio 2000, e del Comitato regionale per l'energia, di cui alla stessa l.r. 45/1997, nella composizione di cui al comma 3, per gli adempimenti di competenza previsti dalla presente legge.

     3. Il Comitato regionale per l'energia, per gli aspetti relativi alla legge in oggetto, è integrato da un rappresentante designato dal Comitato per la Divulgazione dell'Astronomia, presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, da un rappresentante dell'Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI), da un rappresentante dell'associazione Elettrotecnici ed Elettronici Italiana (AEI) e da un rappresentante designato dal Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), nominati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 45/1997.

     4. Il P.R.P.I.L. potrà prevedere, compatibilmente con le risorse di bilancio, finanziamenti ai Comuni, per incentivare la redazione dei piani di competenza comunale, articolando i finanziamenti secondo criteri di priorità, che privilegino le aree ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici e nelle aree naturali protette, ai sensi della l.r. 49/1995.

Titolo II

COMPITO DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 4. Competenze dei Comuni.

     1. Sono di competenza dei Comuni:

     a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;

     b) l'adeguamento del Regolamento Edilizio, di cui all'articolo 35 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;

     c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal P.R.P.I.L.

     d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12;

     e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.R.P.I.L.

Titolo III

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER LA

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

 

     Art. 5. Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso.

     1. Il P.R.P.I.L, disciplina l'attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo, in particolare, a definire, anche mediante la conformazione alle norme tecniche, emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI):

     a) le linee guida per la progettazione, l'esecuzione degli impianti di illuminazione esterna;

     b) le tipologie di impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;

     c) i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli Osservatori Astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;

     d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;

     e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette, ai sensi della l.r. 49/1995;

     f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.

     2. Il P.R.P.I.L. ha l'efficacia di piano di settore. Le prescrizioni e i vincoli di carattere territoriale contenuti nel P.R.P.I.L. sono approvati e acquistano efficacia secondo il procedimento di variante al Piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della l.r. 5/95.

     3. In prima applicazione, la Giunta Regionale trasmette al Consiglio la proposta di P.R.P.I.L. entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Dell'adozione del P.R.P.I.L è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, modalità e luoghi, ove chiunque interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.

     5. Il P.R.P.I.L. è depositato presso gli uffici regionali e presso le sedi delle Provincie ed è disponibile per la consultazione per 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul P.R.P.I.L. entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.

     7. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta Regionale trasmette il P.R.P.I.L., unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio Regionale per l'approvazione. Il P.R.P.I.L. entra in vigore il 16 (sedicesimo) giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. Il P.R.P.I.L. è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno ogni 5 (cinque) anni; per l'aggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.

     9. Le modifiche alle linee guida del P.R.P.I.L., di cui al comma 1, lettera a), sono apportate mediante deliberazione della Giunta Regionale, sentito il competente Comitato regionale per l'energia, di cui all'articolo 3, comma 2, che si esprime entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.

 

     Art. 6. Piano Comunale della Illuminazione Pubblica.

     1. Il Piano Comunale della Illuminazione Pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.R.P.I.L., perseguendo i seguenti obiettivi:

     a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;

     b) riduzione dell'inquinamento luminoso;

     c) risparmio energetico;

     d) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

     e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

     2. Il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica indica le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.

     3. Il Piano Regolatore Comunale, attraverso il Piano Strutturale, di cui all'articolo 23 della l.r. 5/95, detta criteri per la valutazione del piano comunale della illuminazione pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4 della predetta legge regionale.

 

     Art. 7. Disposizioni integrative del Regolamento Edilizio.

     I Comuni integrano il Regolamento Edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.R.P.I.L.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE TUTELATE

 

     Art. 8. Tutela dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici.

     1. Sono tutelati dalla presente legge;

     a) gli Osservatori Astronomici professionali che svolgono attività di cerca scientifica, di cui all'allegato A della presente legge;

     b) gli Osservatori Astronomici non professionali ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale e provinciale, di cui all'Allegato B della presente legge.

     2. L'elenco degli Osservatori Astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale per l'energia.

     3. L'elenco degli Osservatori Astronomici non professionali, di cui all'allegato B, è aggiornato dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), sentito il Comitato regionale per l'energia.

     4. L'Osservatorio Astrofisico di Arcetri può comunicare alla Giunta Regionale eventuali aggiornamenti all'elenco di cui al comma 2 ed esprimere parere in ordine all'elenco di cui al comma 3.

 

     Art. 9. Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici.

     1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici di cui al presente articolo.

     2. Attorno a ciascuno degli Osservatori Astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

     a) 25 (venticinque) chilometri per gli Osservatori professionali, di cui all'allegato A, e Osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

     b) 10 (dieci) chilometri per gli Osservatori non professionali di cui all'allegato B.

     3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, a partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro 1 (uno) chilometro in linea d'aria dagli Osservatori professionali, di cui all'allegato A, e dagli Osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

     4. A partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nella fascia compresa tra il raggio di 25 (venticinque) chilometri ed il raggio di 50 (cinquanta) chilometri dagli Osservatori, di cui all'allegato A, e Osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali; detti fasci dovranno essere orientati ad almeno 90 (novanta) gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

     5. Entro 120 (centoventi) giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.

     6. Su richiesta dei responsabili degli Osservatori Astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di 3 (tre) giornate l'anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento; integrare ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Titolo V

CONTRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 10. Contributi regionali ai Comuni.

     1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all'articolo 3, comma 4, può concedere ai Comuni contributi per la predisposizione del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica di cui all'articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.

     2. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all'articolo 3, comma 4, può altresì concedere ai Comuni contributi per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge e del P.R.P.I.L. degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

     3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, a seguito di avviso pubblico regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni presentano domanda al competente dipartimento regionale di norma entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

     4. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentito il competente Comitato regionale per l'energia, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.

     5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

     a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli Osservatori Astronomici professionali, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

     b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori Astronomici non professionali, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);

     c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della l.r. 49/1995.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 11. Norme transitorie.

     1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i Comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell'allegato C alla presente legge.

     2. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i Comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell'allegato C di cui al comma 1.

Titolo VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 12. Definizione ed utilizzo dei proventi.

     1. A partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo all'entrata in vigore del P.R.P.I.L., l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

     2. Il Comune ha facoltà di disporre, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità alla medesima, come disposto al comma 1, ovvero in difformità delle prescrizioni del regolamento edilizio.

     3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, previa diffida del Comune a provvedere entro 30 (trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione.

     4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 4, previa diffida del Comune a provvedere entro 10 (dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

     5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge e alle linee guida del P.R.P.I.L.

Titolo VIII

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 13. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge decorrenti dall'anno 2001 si fa fronte con la legge di bilancio per l'esercizio 2001.

 

ALLEGATO A

(Articolo 8, comma 1, lettera a)

OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI:

     1. Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Comune di Firenze (Firenze)

 

ALLEGATO B

(Articolo 8, comma 1, lettera b)

OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONISTI

E STAZIONI DI OSSERVAZIONE

A) Attivi e/o in costruzione:

 

     1. Stazione Astronomica "Poggio Cardinale", Unione Astrofili Senese, loc. Poggio Cardinale in Comune di Siena (Siena)

     2. Stazione Astronomica "ARO" Gruppo Studio Fotografia Astronomica, loc. San Sano in Comune di Gaiole in Chianti (Siena)

     3. Osservatorio "Poggio alle Forche", Circolo Casolese Astrofili Betelgeuse, loc. Cavallino in Comune di Casole d'Elsa (Siena)

     4. Osservatorio Astronomico e Naturalistico "Torre di Luciana" loc. Mercatale Val di Pesa in Comune di San Casciano Val di Pesa (Siena)

     5. Osservatorio "Città di Siena", loc. Poggio al Vento in Comune di Siena (Siena)

     6. Osservatorio Comunale di Grosseto, Associazione Maremmana Studi Astronomici, loc. Casette di Mota - Roselle in Comune di Grosseto (Grosseto)

     7. Osservatorio Astronomico di "Villa Henderson", Associazione livornese Scienze Astronomiche, Via Roma 234 in Comune di Livorno (Livorno)

     8. Osservatorio Astronomico di "Punta Falcone", Associazione Astrofili di Piombino, loc. Punta Falcone in Comune di Piombino (Livorno)

     9. Osservatorio Astronomico di "Tavolaia", Gruppo Astrofili Isaac Newton, loc. Tavolaia in Comune di Santa Maria a Monte (Pisa)

     10. Osservatorio Astronomico "Galileo Galilei", Associazione Astrofili Galileo Galilei, loc. Libbiano in Comune di Peccioli (Pisa)

     11. Stazione Astronomica IRAS-1, Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche, loc. Gragnola in Comune di Fivizzano (Carrara)

     12. Osservatorio Astronomico Comunale "Spartaco Palla", Società Astronomica Versiliese in Comune di Pietrasanta (Lucca)

     13. Osservatorio Astronomico "Alpi Apuane", Gruppo Astronomico Viareggio, loc. Stazzema (Lucca)

     14. Osservatorio Astronomico "San Giuseppe" loc. San Donato a Livizzano in Comune di Montelupo Fiorentino (Firenze)

     15. Osservatorio Sociale di san Polo a Mosciano, Associazione Astrofili Fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in Comune di Scandicci (Firenze)

     16. Osservatorio Planetario "Marco Falorni", Gruppo Planetario San Gersolè, loc. Monteoriolo in Comune di Firenze (Firenze)

     17. Osservatorio Astronomico "Otello Bettarini", loc. Piazzano in Comune di Empoli (Firenze)

     18. Osservatorio Sociale, Associazione Astrofili Giorgio Abetti, in Comune di Pontassieve (Firenze)

     19. Osservatorio Sociale, Centro Ricerche Scienza e Natura, loc. Castra di Montalbano in Comune di Empoli (Firenze)

     20. Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in Comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia)

     21. Osservatorio Astronomico di Monte Agliale, Istituto lucchese per la ricerca Astronomica, loc. Monte Agliaie in comune di Borgo a Mozzano - Lucca.

     22. Osservatorio Astronomico della provincia di Siena, Unione Astrofili senesi, loc. Montarrenti, Comune di Sovicille - Siena

     23. Osservatorio Sociale, Associazione Culturale Quasar, Comune di Prato - Prato

 

In progetto:

 

     24. Osservatorio Astronomico Comunale "Marco Falorni", Gruppo Astrofili Aretini, loc. Sargiano in Comune di Arezzo (Arezzo)

     25. Osservatorio Astronomico Comunale "Aronte", Gruppo Astrofili Massesi, loc. Pian della Foiba in Comune di Massa (Massa)

     26. Osservatorio Astronomico di "Comano", Gruppo Astrofili Massesi, loc. Monte Giovi in Comune di Comano (Massa)

 

ALLEGATO C

(Articolo 11, comma 1)

CRITERI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE

E GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

     1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.

     2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.

     3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento [3%] del flusso totale emesso dalla sorgente.

     4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi [60] dalla verticale.

     Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento [50%] del totale, dopo le ore 22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39, fatto salvo quanto previsto dall’art. 36, comma 5 della stessa L.R. 39/2005.