§ 5.4.91 - L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.
Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:22/12/1999
Numero:68


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 8 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 12 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 13 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 17 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 21 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 23 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 25 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).
Art. 14.  (Norma Transitoria).


§ 5.4.91 - L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.

Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".

(B.U. 31 dicembre 1999, n. 36).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

     4. - 5. [4].

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [5]

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).

     1. [9].

     2. [1]0.

     3. [1]1.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [1]2

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [1]3

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 12 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [1]4

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 13 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [1]5

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 17 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [1]6

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 21 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [1]7

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 23 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [1]8

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).

     1. [1]9.

     2. - 3. [2]0.

     4. Il comma 5 dell'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 è abrogato.

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 25 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16). [2]1

 

     Art. 14. (Norma Transitoria).

     1. I titolari di autorizzazione personale triennale, rilasciata dopo l'entrata in vigore della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, possono, qualora intendano limitare la raccolta dei funghi al solo territorio del Comune di residenza, richiedere il rimborso della somma relativa alle annualità residue di validità dell'autorizzazione, riconsegnandola al Comune che l'ha rilasciata.

 

 


[1] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[2] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 2 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[3] Sostituisce il comma 3, art. 2 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[4] Aggiungono i commi 3 bis e 3 ter all'art. 2 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[5] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[6] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[7] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 5 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[8] Sostituisce il comma 2, art. 5 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[9] Sostituisce il comma 1, art. 6 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]10 Inserisce il comma 1 bis nell'art. 6 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]11 Sostituisce il comma 2, art. 6 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]12 Sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 2 bis nell'art. 8 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]13 Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]14 Aggiunge il comma 1 bis all'art. 12 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]15 Sostituisce il comma 1, art. 13 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]16 Aggiunge il comma 2 bis all'art. 17 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]17 Sostituisce il comma 6, art. 21 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]18 Sostituisce l'art. 23 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[1]19 Sostituisce il comma 4, art. 24 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[2]20 Inseriscono i commi 4 bis e 4 ter nell'art. 24 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.

[2]21 Sostituisce l'art. 25 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.